venerdì 3 maggio 2013

comportamento negligente ricorrente che ha omesso impugnare tempestivamente i decreti

il risarcimento del danno non è automatica conseguenza della sentenza di annullamento, ma richiede al contrario un’ulteriore attività cognitiva, sia sull’an che sul quantum debeatur (e, in tal senso depone sia l’originaria formulazione, vigente ratione temporis, dell’art. 112 c.p.a., sia quella attuale)

con riferimento al merito della pretesa risarcitoria devono, comunque, essere condivise le considerazioni contenute nella sentenza appellata che riconosce rilievo preclusivo, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., al comportamento negligente dell’odierna ricorrente che ha omesso di impugnare tempestivamente i decreti in questione (tempestiva impugnazione che avrebbe, invece, certamente evitato il danno di cui si chiede oggi il risarcimento).

Né si può ritenere che tale comportamento inerte possa trovare giustificazione nella circostanza che l’impugnativa era stata comunque proposta dall’associazione di categoria. Le considerazioni già svolte in ordine alla natura scindibile delle determinazioni ministeriali e alla circostanza che l’associazione di categoria non agisce in sostituzione delle singole imprese, ma a tutela di un interesse autonomo e diverso, depongono a favore della conclusione secondo cui l’iniziativa giurisdizionale dell’ente esponenziale non solleva la singola impresa dall’onere di tempestiva impugnazione individuale
Sotto tale profilo è, del resto, significativo che una delle sentenze di cui si chiede l’ottemperanza, proprio invocando l’art. 1227, comma 2, cod. civ., respinge la domanda di risarcimento del danno rispetto alla determinazione per l’anno scolastico 2006-2007, ritenendo il danno imputabile alla condotta negligente delle imprese editrici che non hanno impugnato il relativo decreto ministeriale.

A cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla decisone numero 2152 del 18 aprile  2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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