martedì 2 aprile 2013

principio di leale collaborazione_si puo' chiarire una dichiarazione o integrare un documento già prodotto

in materia di partecipazione ad appalti pubblici deve essere mantenuta una distinzione ben netta tra l’attività di mera integrazione o di specificazione di dichiarazioni già rese in sede di gara, rispetto alla diversa ipotesi della introduzione di elementi o fatti nuovi, successivamente alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

soltanto quest’ultima attività deve ritenersi assolutamente non consentita, in quanto violativa della fondamentale regola della par condicio competitorum.

Per converso, laddove si tratti di esplicitare o di chiarire una dichiarazione o il contenuto di un atto già tempestivamente prodotto agli atti di gara, l’attività di integrazione non soltanto è consentita, ma la stessa risulta dovuta, nel senso che la stazione appaltante è tenuta, in omaggio al principio di leale collaborazione, oggi codificato all’art. 46 del Codice dei contratti pubblici, a richiedere o a consentire la suddetta integrazione, in modo da rendere conforme l’offerta, anche in relazione al materiale documentale di corredo, a quanto richiesto dalla lex specialis di gara; in tal caso è il principio di massima partecipazione alle gare ad imporre tale soluzione interpretativa, finalizzata a consentire un’effettiva concorrenza tra le imprese in gara

a cura di Sonia Lazzini

 decisione  numero 1558  del 15  marzo 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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