legittimamente il Comune ha emesso l’ordinanza-ingiunzione senza aver previamente agito in maniera coattiva nei confronti del fiudeiussore (il quale, nella specie, risulta solo vanamente compulsato prima dell’adozione del provvedimento sanzionatorio)
il fatto che l’obbligazione avente a oggetto i contributi concessori sia assistita da garanzia fideiussoria, anche quando questa contempli il pagamento a semplice richiesta e l’esclusione del beneficio della preventiva escussione, non comporta affatto un dovere del Comune di chiedere prima l’adempimento anche al fidejussore per poter poi applicare le relative sanzioni pecuniarie;
un tale dovere, in particolare, non può farsi discendere dal richiamo agli obblighi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1227 cod. civ.,
norma che risulta del tutto inconferente alla fattispecie, essendo riferibile solo alle obbligazioni di carattere risarcitorio e non a quelle (anche di contenuto pecuniario) di natura sanzionatoria, come nel caso in esame (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2005, nr. 1250; id., 11 novembre 2005, nr. 6345; id., 16 luglio 2007, nr. 4025).
Diversamente potrebbe argomentarsi laddove si ragionasse di un rapporto paritetico tra privato e Amministrazione, tale da far sorgere a carico di quest’ultima una responsabilità di tipo precontrattuale ovvero da “contatto” qualificato: ciò che nella specie neppure è prospettato dagli appellanti
a cura di Sonia Lazzini
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