Il Collegio è del parere che, anche in epoca precedente la codificazione del precetto secondo cui (art. 30, comma 3, secondo periodo, del codice del processo amministrativo) non sono risarcibili i danni che si sarebbero potuti evitare con la tempestiva impugnazione dell’atto che si assume lesivo, analogo principio poteva trarsi in via interpretativa dall’art. 1227, comma 2, cod.civ. (in tal senso Cons. Stato, ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3).
Nel caso in esame, pertanto, in cui la solerte impugnazione dell’aggiudicazione avrebbe potuto, in tesi, rappresentare forma di reintegrazione in forma specifica per le ragioni della società appellante (tenuto conto del meccanismo selettivo automatico dell’offerta), non può trovare spazio la riparazione del danno per equivalente, una volta acclarata la consolidazione dell’aggiudicazione per fatto ascrivibile unicamente alla odierna appellante.
mercoledì 28 marzo 2012
Applicazione dell’articolo 1227, comma 2, cod.civ: mancato riconoscimento del danno per equivalente per tardivo ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva
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