giovedì 11 aprile 2013

offerte anomale_necessità valutare incidenza di ciascuna voce dell' offerta globalmente intesa

Il Collegio rileva che il dato dei ribassi offerti per i servizi relativi alla campagna informativa e all’assistenza tecnica, in sé e per sé considerati, non incidono sull’attendibilità dell’offerta in quanto, in primo luogo, non è possibile fissare a priori una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell’appaltatore debba considerarsi per definizione incongrua (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 25 novembre 2010, n. 8227).
In secondo luogo, perché, come è noto, i singoli prezzi sottoposti a verifica di anomalia non devono essere considerati isolatamente ma alla luce della loro incidenza sull’offerta globale; infatti, la funzione del giudizio di anomalia dell’offerta è quella di garantire un equilibrio tra la convenienza della P.A. ad affidare l’appalto al prezzo più basso e l’esigenza di evitarne l’esecuzione con un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle leggi di mercato, giacché il sub-procedimento di verifica dell’anomalia non tende a selezionare l’offerta che è più conveniente per la stazione appaltante; la ratio cui è preordinato l’indicato meccanismo di controllo consiste, invece, nell’assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale. Di conseguenza un’offerta non può essere considerata anomala solo perché determinate voci di prezzo si discostano da quelle di mercato, ma occorre invece che gli scostamenti rendano l’offerta nel suo complesso inaffidabile, e dunque inidonea a garantire la serietà dell’esecuzione del contratto.

Ciò implica la necessità di valutare l’incidenza di ciascuna voce di cui si compone l’offerta sull’offerta globalmente intesa al fine di valutare se il rispettivo carattere anormalmente basso si traduca nell’inattendibilità e mancanza di serietà dell’intera offerta o se i singoli elementi di costo eventualmente affetti da anomalia possano essere compensati da economie, ravvisabili negli altri elementi e/o nella complessiva offerta, idonee a controbilanciare le voci ritenute deficitarie; nel caso in esame gli importi a base di gara della progettazione ed attuazione della campagna informativa e del servizio di assistenza tecnica sono pari, rispettivamente, ad euro 210.000,00 e ad euro 180.000,00 per tutta la durata del rapporto e la loro incidenza sull’importo totale del contratto (pari ad euro 27.412.200,00) è quindi di meno dell’1% sia per la campagna informativa sia per il servizio di assistenza tecnica.
La somma di entrambi gli importi rappresenta, quindi, soltanto una percentuale minima dell’intera offerta e l’eventuale incongruità di quegli importi non è in grado, di per sé, di inficiare l’intera offerta, in assenza di altri elementi, non prospettati dall’appellante incidentale.


A cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla decisone numero 1815  del 27 marzo 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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