giovedì 11 aprile 2013

metodo del confronto a coppie_la scelta discrezionale puo' essere sindacata dal giudice amministrativo

con specifico riguardo al metodo del confronto a coppie questo Consiglio di Stato ha di recente affermato (sez. III, sentenza 5 febbraio 2013 n. 688) che l’operazione valutativa condotta attraverso tale metodo non si sottrae al sindacato del giudice amministrativo;
- più precisamente, nel solco della tesi, costituente ormai ius receptum (a partire dalla sentenza della IV Sezione, 9 aprile 1999, n. 601), secondo cui è consentito in questa sede verificare la correttezza delle scelte amministrative espressive di discrezionalità tecnica, ed essendo incontroverso che è proprio la preferenza attribuita ad una offerta sull’altra che si iscrive in questa manifestazione di discrezionalità amministrativa, ne consegue, per chiudere il sillogismo, che tale preferenza ben può essere sindacata;
- detto altrimenti, non si discute qui il metodo di attribuzione dei punteggi ma il dato di base su cui tale attribuzione è in concreto avvenuta;
- su questa linea, con altra pronuncia, citata dalla stessa controinteressata (sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 341), si è statuito che “la motivazione aritmetica è ben sufficiente e non richiede alcun supplemento motivazionale in quanto emerge con chiarezza la preferenza accordata all’uno piuttosto che all’altro elemento”;
- il che, prosegue quest’ultima decisione, è dato “nel caso in cui un bando abbia indicato criteri valutativi dettagliati e adeguati rispetto allo specifico oggetto del contratto messo a gara, e qualora la commissione giudicatrice abbia previamente individuato correlativi criteri motivazionali, con successiva comparazione delle offerte segnalandone i pregi e i difetti”
a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla decisone numero 1838  del 28 marzo 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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