martedì 23 aprile 2013

la mancata indicazione del beneficiario della provvisoria, rende la garanzia inadatta_l'esclusione è doverosa

ATTENZIONE:

DOVEROSA ESCLUSIONE PER PRESENTAZIONE DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA IRREGOLARE, PER AVERE ESSA COME BENEFICIARIA LA STESSA DITTA OFFERENTE E NON LA P.A

l’art. 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) attribuisce alla prestazione della garanzia la funzione di elemento essenziale dell’offerta, volto ad assicurare, in una prospettiva concorrenziale, la serietà e l’affidabilità dell’offerta;

Ritenuto che, in mancanza di indicazione della P.A. come beneficiario della garanzia, l’atto prodotto è radicalmente differente dal paradigma legale e tale da non consentirne l’eventuale integrazione, in quanto quest’ultima si risolverebbe nella prestazione di una nuova garanzia;

Visto l’art. 46, comma 1-bis, del D.lgs. n. 163 del 2006 (aggiunto dall’art. 4, comma 2, lett. d), del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011 n. 106), in base al quale «la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle»;
Richiamato un recente arresto giurisprudenziale secondo cui, in applicazione della norma sopra riportata, nel caso in cui il contenuto della polizza sia difforme rispetto al modello legale astratto, l’amministrazione non può disporre l’esclusione del concorrente, ma deve consentire la regolarizzazione dell’atto tempestivamente depositato, ovvero l’integrazione della cauzione insufficiente (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1 febbraio 2012 n. 493);
Considerato che, essendo quello prodotto un atto radicalmente difforme dal paradigma di legge, non sussiste nella specie il requisito del tempestivo deposito di un atto valido, richiesto dall’indicata giurisprudenza
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza   numero 743 del 28 marzo 2013  pronunciata dal Tar Campania, Salerno

Nessun commento:

Posta un commento