lunedì 8 aprile 2013

In Sicilia vi è una particolare legislazione in tema di adeguamento periodico dei contributi urbanistici

l’istituto dell’adeguamento periodico dei contributi urbanistici ha subito diverse modifiche nel corso degli anni per opera del legislato-re regionale (l’art. 34 della L.R. n. 37/1985 è stato modificato prima dall’art. 14 della L.R. n. 19/1994, poi dall’art. 24 della L.R. n. 25/1997 e, infine, dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 4/2003).
Il testo in vigore così dispone: “L’adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all’articolo 6 della medesima legge sostituito dall’articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nelle more della determinazione degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi”.
Come già osservato da questo Consiglio nelle summenzionate decisioni n. 462 e 466 del 2008, “se il legislatore regionale ha da ultimo riconosciuto la competenza comunale in materia e l’impossibilità di restringerla in termini perentori, sembrerebbe coerente concludere che al termine del 30 ottobre di ogni anno di cui al citato art. 17 dovrebbe riconoscersi carattere ordinatorio, con la conseguenza che il potere di adeguamento potrebbe essere esercitato anche successivamente”.

Nel caso di specie, il Comune di Aci S. Antonio ha fatto corretta applicazione di quest’ultima disposizione legislativa.
Esso, infatti, ha rilasciato la concessione edilizia il 10 giugno 2004 e ha proceduto all’adeguamento degli oneri concessori con delibera di G.M. n. 119 del 6 ottobre 2004.
L’importo richiesto a conguaglio è consistito nella differenza tra l’importo adeguato alla nuova tariffa relativa all’anno 2004, riferita quindi al momento del rilascio della concessione edilizia, e quello provvisoriamente calcolato secondo le tariffe relative all’anno 2003.

a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla decisone numero 371 del 18 marzo 2013 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana   

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