martedì 30 aprile 2013

ati_legittima esclusione se garanzia provvisoria limitata inadempimenti della sola capogruppo

La circostanza secondo cui nella premessa si fa riferimento al raggruppamento temporaneo non è sufficiente a ritenere che beneficiarie dell’obbligazione di garanzia siano entrambe le imprese.
Il richiamo, infatti, a tale raggruppamento è effettuato a soli fini descrittivi dei fatti rilevanti della vicenda in esame. In altri termini, si premette, sul piano fattuale, che la Ove Arup & Parteners International Ltd intende partecipare, quale capogruppo, ad una determinata procedura di gara e poi si presta una garanzia limitata, nell’oggetto, ad un possibile inadempimento all’obbligo della solo società capogruppo.

in caso di inadempimento della mandante, la banca, non avendo contratto alcun obbligo di garanzia, non è responsabile nei confronti della stazione appaltante. Non è, dunque, possibile «estendere il perimetro dell’obbligazione di garanzia anche con riguardo alle condotte della mandante»
A cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla decisone numero 1996   del 12 aprile  2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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