lunedì 8 aprile 2013

controversia oneri urbanizzazione e costo costruzione è devoluta giurisdizione esclusiva giudice amministrativo

È errato il riferimento alla normativa sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo, posto che la controversia in esame coinvolge una questione di diritto soggettivo.

Infatti, alla stregua della consolidata giurisprudenza formatasi in materia, la controversia in tema di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 16 L. 28 gennaio 1977 n. 10, presentandosi come un giudizio di accertamento di un rapporto obbligatorio pecuniario, attivabile nel normale termine di prescrizione (cfr. questo C.G.A. n. 462 e n. 466 del 27 maggio 2008 e, più di recente, n. 586 del 9 luglio 2012).

Si tratta, quindi, di controversia nella quale non viene in rilievo la normativa in materia di partecipazione del privato al procedimento amministrativo

a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla decisone numero 371 del 18 marzo 2013 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana   

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