giovedì 28 marzo 2013

tutela risarcitoria attribuita giudice amministrativo non necessariamente riguarda interessi legittimi ma anche diritti soggettivi

Considerazioni differenti ed ulteriori devono essere sviluppate per la tutela risarcitoria.
Tale forma di tutela – oggi riconosciuta dal Codice del processo amministrativo (artt. 7 e 30) – è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale (sent. 6 luglio 2004, n. 204), non già come una nuova materia attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma “uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione”.

Ha aggiunto la Corte che “l’attribuzione di tale potere non soltanto appare conforme alla piena dignità di giudice riconosciuta dalla Costituzione al Consiglio di Stato (...) ma anche e soprattutto essa affonda le sue radici nella previsione dell’art. 24 Cost., il quale, garantendo alle situazioni soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa piena ed effettiva tutela, implica che il giudice sia munito di adeguati poteri e certamente il superamento della regola (...) che imponeva, ottenuta tutela davanti al giudice amministrativo, di adire il giudice ordinario, con i relativi gradi di giudizio, per vedersi riconosciuti i diritti patrimoniali consequenziali e l’eventuale risarcimento del danno”.
La stessa Corte Costituzionale, con la successiva sentenza 11 maggio 2006, n. 191 - riconosciuta la legittimità di un sistema che “riconosce esclusivamente al giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica poteri idonei ad assicurare piena tutela, e quindi anche il potere di risarcire, sia per equivalente sia in forma specifica, il danno sofferto per l’illegittimo esercizio della funzione” – ha affermato che “è irrilevante la circostanza che la pretesa risarcitoria abbia (...) o non abbia intrinseca natura di diritto soggettivo, avendo la legge, a questi fini, inequivocabilmente privilegiato la considerazione della situazione soggettiva incisa dall’illegittimo esercizio della funzione amministrativa”.

Per un verso, quindi, la tutela risarcitoria attribuita al giudice amministrativo non necessariamente riguarda interessi legittimi (rientrando in questo caso nella giurisdizione generale di legittimità, ex art. 7, co. 4, c.p.a.) ma anche diritti soggettivi, nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva (art. 7, co. 5, c.p.a.); per altro verso, essa si presenta – pur nella ormai riconosciuta possibilità di proposizione diretta della domanda risarcitoria (Cass., Sez. Un. nn. 13659 e 13660/2006, n. 30254/2008; ora art. 30, co. 3, c.p.a.), – come condizionata dalle possibilità di tutela ripristinatoria tradizionalmente offerta dall’ordinamento giuridico.
In linea generale, ciò consegue alla natura stessa della tutela risarcitoria che, in quanto forma di riparazione per equivalente di un danno non altrimenti ristorabile, sconta ontologicamente una sorta di “succedaneità” rispetto a forme più piene di tutela
Più in particolare, essa è iscritta nelle stesse norme dell’art. 30, laddove (comma 3, secondo periodo), si prevede che “nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”

a cura di Sonia Lazzini

 decisione  numero 1403  del 7 marzo 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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