il Comune resistente, dopo avere escluso la società ricorrente, non avrebbe potuto comminare l’ulteriore sanzione dell’esclusione della predetta dalle gare indette da esso Comune per un anno.
Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 689/1981, “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che “il principio della riserva di legge fissato nella materia delle sanzioni amministrative dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, all’art. 1, impedisce che l’illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie” (cfr., T.A.R. Lazio-Roma-Sezione 2^, n. 3161 dell’11 aprile 2011).
D’altra parte, lo stesso “codice dei contratti” non prevede che l’Amministrazione appaltante possa procedere direttamente all’applicazione di ulteriori sanzioni, oltre quella dell’esclusione dalla gara.
Il potere dell’Ente appaltante si esaurisce nella comunicazione delle infrazioni accertate dal ricorrente all’Autorità di Vigilanza; spetta a quest’ultima se ricorrano o meno i presupposti per irrogare le sanzioni previste.
Nello stesso disciplinare, relativo alla gara in questione, si legge, alla pagina 8, lettera c), che, relativamente ai concorrenti esclusi, si procede alla comunicazione all’Autorità per la vigilanza sui ricorrente; è quest’ultima che, valutato il caso, può esercitare il potere di comminare una delle sanzioni previste dalla legislazione di riferimento.
La sanzione comminata dal Comune di Ragusa appare quindi del tutto “abnorme” e va, in accoglimento del presente ricorso, annullata
a cura di Sonia Lazzini
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