venerdì 5 aprile 2013

DOSSIER_polizza fideiussoria per oneri concessori_pur in presenza delle clausole di preventiva escussione e semplice richiesta scritta, non vi è obbligo di escussione

polizza fideiussoria per oneri concessori_pur in presenza delle clausole di preventiva escussione e semplice richiesta scritta, non vi è obbligo di escussione


a cura di Sonia Lazzini

SOMMARIO:

Per effetto del rilascio della fideiussione a garanzia del pagamento degli oneri concessori – e segnatamente del costo di costruzione – le società esponenti sono obbligate in solido al pagamento della somma garantita, senza che sussista alcun obbligo legale del Comune di avvisare o di escutere preventivamente il fideiussore; d’altronde la fideiussione vale a rafforzare la posizione del creditore (nel caso di specie il Comune), e non certo ad indebolirla.
Tale conclusione appare condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria, alla quale aderisce anche lo scrivente Collegio, che tende a negare validità all’interpretazione propugnata dalle ricorrenti, affermando che la garanzia fideiussoria, se vale certamente a rafforzare la posizione della Pubblica Amministrazione, quale creditore pecuniario, non impone però a quest’ultima la preventiva escussione del fideiussore né esclude un’attenuazione dell’obbligo del debitore principale, senza neppure trasformare l’obbligazione di quest’ultimo in una sorta di obbligazione sussidiaria rispetto a quella del fideiussore (si vedano, in tal senso, Consiglio di Stato, sez. IV, 30.7.2012, n. 4320; 24.4.2009, n. 2581 e 10.8.2007, n. 4419; oltre a TAR Valle d’Aosta, 2.11.2011, n. 71).
non esiste alcun un obbligo per Amministrazione di escutere  fideiussione allo scadere termine  pagamento
Neppure potrebbe trovare applicazione, nella presente fattispecie, l’art. 1957 del codice civile, invocato anch’esso nel primo mezzo di gravame
infatti, il credito del Comune per il pagamento degli oneri concessori è soggetto a prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 del codice civile (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 28.11.2012, n. 6033);
mentre il credito per la riscossione delle somme di cui alla sanzione pecuniaria ex art. 42 del DPR 380/2001 si prescrive nel termine di cinque anni di cui all’art. 28 della legge 689/1981 (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 29.12.2009, n. 6265)
la polizza contiene contiene l’espressa previsione della rinuncia ad avvalersi della facoltà ex art. 1957 cc
legittimamente il Comune ha emesso l’ordinanza-ingiunzione senza aver previamente agito in maniera coattiva nei confronti del fiudeiussore (il quale, nella specie, risulta solo vanamente compulsato prima dell’adozione del provvedimento sanzionatorio)
il fatto che l’obbligazione avente a oggetto i contributi concessori sia assistita da garanzia fideiussoria, anche quando questa contempli il pagamento a semplice richiesta e l’esclusione del beneficio della preventiva escussione, non comporta affatto un dovere del Comune di chiedere prima l’adempimento anche al fidejussore per poter poi applicare le relative sanzioni pecuniarie;
un tale dovere, in particolare, non può farsi discendere dal richiamo agli obblighi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1227 cod. civ.,
concessioni_nè pagamento a semplice richiesta nè preventiva escussione, obbligano il Comune a escutere la polizza
Inconsistente è l’argomento della ricorrente relativo alla mancata escussione della polizza fideiussoria
l’escussione della polizza fideiussoria è una mera facoltà per il creditore
che non elimina l’obbligo del debitore principale di pagare il proprio debito alla scadenza pattuita nel termine convenuto e le eventuali sanzioni in caso di adempimento tardivo (TAR Abruzzo l’Aquila, sez. I, 15 febbraio 2011 n. 69)
oneri di urbanizzazione_è nella  discrezionalità della pa richiedere l'escussione della cauzione
polizza per la  rateizzazione del pagamento degli oneri concessori :il Comune deve previamente determinare le somme da questi dovute, potendo poi attivarsi per il pagamento della differenza da parte del debitore principale o dal garante a prima richiesta
il contratto di garanzia a prima richiesta ha aggiunto una posizione debitoria a quella dei debitori principali, i quali a seguito del loro inadempimento sono risultati tenuti a pagare senz’altro le differenze, dovute ai sensi dell’art. 3 della legge n. 47 del 1985, senza poter eccepire che la pretesa doveva essere previamente rivolta nei confronti del garante (ciò che neppure è stato previsto nell’originario accordo di rateizzazione)
non vi è colpa, ex art 1227, se il Comune non richiede escussione  cauzione per rateizzazione oneri urbanizzazione



Per effetto del rilascio della fideiussione a garanzia del pagamento degli oneri concessori – e segnatamente del costo di costruzione – le società esponenti sono obbligate in solido al pagamento della somma garantita, senza che sussista alcun obbligo legale del Comune di avvisare o di escutere preventivamente il fideiussore; d’altronde la fideiussione vale a rafforzare la posizione del creditore (nel caso di specie il Comune), e non certo ad indebolirla.

                                                                                                    

Tale conclusione appare condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria, alla quale aderisce anche lo scrivente Collegio, che tende a negare validità all’interpretazione propugnata dalle ricorrenti, affermando che la garanzia fideiussoria, se vale certamente a rafforzare la posizione della Pubblica Amministrazione, quale creditore pecuniario, non impone però a quest’ultima la preventiva escussione del fideiussore né esclude un’attenuazione dell’obbligo del debitore principale, senza neppure trasformare l’obbligazione di quest’ultimo in una sorta di obbligazione sussidiaria rispetto a quella del fideiussore (si vedano, in tal senso, Consiglio di Stato, sez. IV, 30.7.2012, n. 4320; 24.4.2009, n. 2581 e 10.8.2007, n. 4419; oltre a TAR Valle d’Aosta, 2.11.2011, n. 71).

 

 


Questa Sezione ha peraltro già avuto modo di esaminare la questione, con dovizia di argomenti, nella propria pronuncia del 21.7.2009, n. 4405, nella quale ha preso motivatamente posizione a favore della soluzione interpretativa più rigorosa, escludendo che si possa <<configurare un obbligo dell’Amministrazione di escutere la fideiussione allo scadere del termine di pagamento>> (cfr. la citata sentenza n. 4405/2009 con la giurisprudenza ivi richiamata ed anche le ulteriori sentenze di questa Sezione II, 6.7.2010, n. 2777 e 22.11.2010, n. 7308, costituenti entrambi precedenti specifici ai quali si rinvia).
Tale interpretazione appare, del resto, maggiormente rispettosa dei generali principi in materia di obbligazioni solidali (essendo tali l’obbligazione del fideiussore e quella del debitore principale, cfr. l’art. 1944 comma 1° del codice civile), in forza dei quali il creditore può indifferentemente rivolgersi a qualsiasi degli obbligati in solido (cfr. art. 1292 del codice civile, per il quale, in caso di solidarietà fra debitori, <<ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità>>).

Passaggio tratto dalla sentenza numero 720 del 19 marzo 2013 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano





non esiste alcun un obbligo per Amministrazione di escutere  fideiussione allo scadere termine  pagamento



Neppure potrebbe trovare applicazione, nella presente fattispecie, l’art. 1957 del codice civile, invocato anch’esso nel primo mezzo di gravame

 

infatti, il credito del Comune per il pagamento degli oneri concessori è soggetto a prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 del codice civile (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 28.11.2012, n. 6033);

 mentre il credito per la riscossione delle somme di cui alla sanzione pecuniaria ex art. 42 del DPR 380/2001 si prescrive nel termine di cinque anni di cui all’art. 28 della legge 689/1981 (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 29.12.2009, n. 6265)

 

 


senza contare che – in ogni caso - il contratto di fideiussione di cui è causa contiene l’espressa previsione della rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al citato art. 1957 (cfr. il doc. 18 dei ricorrenti, ultima pagina).


Passaggio tratto dalla sentenza numero 720 del 19 marzo 2013 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano





la polizza contiene contiene l’espressa previsione della rinuncia ad avvalersi della facoltà ex art. 1957 cc


legittimamente il Comune ha emesso l’ordinanza-ingiunzione senza aver previamente agito in maniera coattiva nei confronti del fiudeiussore (il quale, nella specie, risulta solo vanamente compulsato prima dell’adozione del provvedimento sanzionatorio)

 

il fatto che l’obbligazione avente a oggetto i contributi concessori sia assistita da garanzia fideiussoria, anche quando questa contempli il pagamento a semplice richiesta e l’esclusione del beneficio della preventiva escussione, non comporta affatto un dovere del Comune di chiedere prima l’adempimento anche al fidejussore per poter poi applicare le relative sanzioni pecuniarie;

un tale dovere, in particolare, non può farsi discendere dal richiamo agli obblighi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1227 cod. civ.,

 

 


norma che risulta del tutto inconferente alla fattispecie, essendo riferibile solo alle obbligazioni di carattere risarcitorio e non a quelle (anche di contenuto pecuniario) di natura sanzionatoria, come nel caso in esame (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2005, nr. 1250; id., 11 novembre 2005, nr. 6345; id., 16 luglio 2007, nr. 4025).
Diversamente potrebbe argomentarsi laddove si ragionasse di un rapporto paritetico tra privato e Amministrazione, tale da far sorgere a carico di quest’ultima una responsabilità di tipo precontrattuale ovvero da “contatto” qualificato: ciò che nella specie neppure è prospettato dagli appellanti


Passaggio tratto dalla decisione  numero 4320 del 30 luglio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato





concessioni_nè pagamento a semplice richiesta nè preventiva escussione, obbligano il Comune a escutere la polizza

Inconsistente è l’argomento della ricorrente relativo alla mancata escussione della polizza fideiussoria

 

l’escussione della polizza fideiussoria è una mera facoltà per il creditore

 

che non elimina l’obbligo del debitore principale di pagare il proprio debito alla scadenza pattuita nel termine convenuto e le eventuali sanzioni in caso di adempimento tardivo (TAR Abruzzo l’Aquila, sez. I, 15 febbraio 2011 n. 69)

 

 


<< E’, infine, legittimo il provvedimento con il quale il comune, in caso di mancato pagamento delle rate del contributo di costruzione da parte del titolare di concessione edilizia, applica la sanzione nella misura prevista dall'art. 3, l. 28 febbraio 1985 n. 47, essendo ininfluente che detto comune non si sia tempestivamente attivato nei confronti del garante per il recupero di quanto dovuto (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 10 agosto 2007, n. 4419)

Non sembra, infine, che possa essere qualificato in violazione della buona fede e di per sé causa dell’aggravamento della posizione del debitore il comportamento del creditore che, in assenza di qualunque offerta diretta all’estinzione tempestiva del debito ed in mancanza di previsione di uno specifico obbligo in tal senso, non si attivi nei confronti del garante secondo tempistiche gradite al soggetto obbligato>>

La normativa più favorevole sopravvenuta agli atti impugnati non rileva in materia di sanzioni amministrative, laddove trovano integrale applicazione i principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981, i quali comportano l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole (Cass. civ. sez. lav. 26 gennaio 2012, n. 1105; Cass. civ., I, 4 luglio 2003, n. 10582; Cass. civ., sez. VI, 28 dicembre 2011, n.29411).

Passaggio tratto dalla sentenza numero 356 del 22 marzo 2013 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino





oneri di urbanizzazione_è nella  discrezionalità della pa richiedere l'escussione della cauzione



polizza per la  rateizzazione del pagamento degli oneri concessori :il Comune deve previamente determinare le somme da questi dovute, potendo poi attivarsi per il pagamento della differenza da parte del debitore principale o dal garante a prima richiesta

 

il contratto di garanzia a prima richiesta ha aggiunto una posizione debitoria a quella dei debitori principali, i quali a seguito del loro inadempimento sono risultati tenuti a pagare senz’altro le differenze, dovute ai sensi dell’art. 3 della legge n. 47 del 1985, senza poter eccepire che la pretesa doveva essere previamente rivolta nei confronti del garante (ciò che neppure è stato previsto nell’originario accordo di rateizzazione)

 

 


passaggio tratto dalla decisione  numero 4419  del 10 agosto  2007 pronunciata dal Consiglio di Stato

Con il primo motivo, gli appellanti hanno dedotto che il Comune, prima di irrogare la sanzione, avrebbe dovuto comunicare che il ritardato pagamento delle rate avrebbe comportato l’irrogazione delle sanzioni e, inoltre, che sussisterebbe la colpa dello stesso Comune, da valutare ai sensi dell’art. 1227 c.c., perché non si è attivato nei confronti del fideiussore per realizzare il proprio credito.
3. Ritiene la Sezione che tali censure vadano respinte.
L’art. 3 della legge n. 47 del 1985 dispone, al secondo comma, che “il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta … l’aumento del contributo”, nelle misure ivi previste, mentre al quarto comma dispone che “nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate”.
Da tali disposizione, emerge che - col decorso del termine concordato in sede di rateizzazione – il credito del Comune è ipso iure incrementato nella misura stabilita dalla legge: il tardivo pagamento della somma già determinata comporta un adempimento parziale (che obbliga l’Amministrazione a chiedere il pagamento della differenza).
Pertanto, una volta perfezionatasi la fattispecie che comporta “l’aumento del contributo”, il Comune deve attivarsi per riscuotere la somma di cui risulta creditore, senza la necessità di segnalare al debitore inadempiente quali siano state le conseguenze del superamento del termine fissato in sede di rateizzazione.
Inoltre, non rileva la circostanza che il Comune non si sia attivato per la riscossione, nei confronti della società che ha concluso il contratto di garanzia, a prima richiesta.
In primo luogo, nel caso di tardivo pagamento della somma da parte del titolare della concessione edilizia, il Comune deve previamente determinare le somme da questi dovute, potendo poi attivarsi per il pagamento della differenza da parte del debitore principale o dal garante a prima richiesta: gli atti impugnati in primo grado, in quanto determinativi degli importi dovuti dai debitori principali, non hanno dunque precluso ulteriori iniziative da parte del Comune, nei confronti del medesimo garante.
In secondo luogo, il contratto di garanzia a prima richiesta ha aggiunto una posizione debitoria a quella dei debitori principali, i quali a seguito del loro inadempimento sono risultati tenuti a pagare senz’altro le differenze, dovute ai sensi dell’art. 3 della legge n. 47 del 1985, senza poter eccepire che la pretesa doveva essere previamente rivolta nei confronti del garante (ciò che neppure è stato previsto nell’originario accordo di rateizzazione)





non vi è colpa, ex art 1227, se il Comune non richiede escussione  cauzione per rateizzazione oneri urbanizzazione

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