venerdì 29 marzo 2013

danno ingiusto da mancato affidamento_il riconoscimento non puo' piu' essere subordinato alla colpa

in materia di risarcimento da (mancato) affidamento di gare pubbliche di appalto non è necessario provare la colpa dell'Amministrazione aggiudicatrice come ulteriore presupposto del risarcimento da adozione di provvedimento illegittimo,

poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria a condizione che la possibilità di riconoscere detto risarcimento non sia subordinata alla constatazione dell'esistenza di un comportamento “colpevole” (Tar Em-Rom, Pr, 7.12.11, n. 420),

secondo quanto desumibile dai principi di cui alla giurisprudenza comunitaria ascrivibile a Corte CE, Sez. III, 30.9.10, C-314/2009, per la quale, in tema di appalti pubblici, la direttiva Cons. C.E.E. 21 dicembre 1989 n. 665, modificata dalla direttiva Cons. C.E.E. 18 giugno 1992 n. 50, osta a una normativa nazionale che subordini il diritto a ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina di settore da parte di un'Amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l'applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo alla P.A. stessa e sull'impossibilità per quest'ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali, e dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata (in tal senso anche TAR Lazio, Sez. II, 3.11.11, n. 8442).
Sotto tale dirimente profilo, quindi, non può rilevare la giurisprudenza contraria invocata dall’Anas spa nella sua memoria, tutta anteriore alle pronunce sopra richiamate, anche della Corte di Giustizia U.E.
Chiarito, quindi, che sussiste l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione originario e che nel caso di specie non può invocarsi l’esimente della assenza di comportamento colposo della p.a., vertendosi in materia di risarcimento per mancata aggiudicazione di appalti pubblici, si rileva la sussistenza anche del nesso di causalità tra condotta ed evento, legato alla circostanza per la quale la ricorrente, in quanto definitivamente collocata al secondo posto in graduatoria, avrebbe conseguito l’aggiudicazione del servizio se l’originaria aggiudicataria fosse stata esclusa,
Ciò comporta la fondatezza della domanda della ricorrente di risarcimento per equivalente in ordine all’”an” dell’obbligazione, in quanto il “bene della vita” consistente nell’aggiudicazione dell’appalto è divenuto ormai impossibile da conseguire e tale impossibilità risulta causata, in rapporto diretto di “causa/effetto”, dal provvedimento illegittimo di aggiudicazione a terzi disposto a suo tempo dalla stazione appaltante
a cura di Sonia Lazzini

sentenza   numero 2358  del 5 marzo 2013 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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