lunedì 8 agosto 2011

L’importo della fideiussione definitiva deve essere calcolato sull’importo del contratto

E non sul base d’asta

violazione dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, per avere l’Amministrazione preteso di ancorare l’importo della cauzione definitiva da prestare al valore contrattuale posto a base di gara, piuttosto che all’effettivo valore contrattuale risultante dal prezzo di aggiudicazione;

UN’OSSERVAZIONE

Risulta logico che l’importo della fideiussione definitiva vada calcolato sull’importo aggiudicato e non sul base d’asta anche il noto meccanismo dell’aumento della percentuale del 10% a seconda dell’entità del ribasso

Sancisce infatti il codice dei contratti:

Art. 113. Cauzione definitiva(rubrica così modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 113 del 2007)
(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)
1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008
)



A cura di Sonia Lazzini


passaggio tratto dalla decisione numero 4678 del 4 agosto 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

Viene altresì richiamata, con il primo mezzo, la inderogabilità della previsione dell’art. 113 del Codice degli Appalti, che esige che la cauzione definitiva sia rapportata all’importo contrattuale. La ricorrente ritiene errato pretendere la cauzione sulla base dell’importo indicato a base di gara, in quanto per “importo contrattuale” deve intendersi quello di aggiudicazione. Il prezzo unitario da essa offerto avrebbe dovuto pertanto essere moltiplicato per i quantitativi presunti di fornitura

Osserva la Sezione, muovendo da quest’ultimo aspetto, che effettivamente l’art. 113 cit. àncora la cauzione definitiva all’importo del singolo contratto (cfr. anche l’art. 123 del d.P.R. n. 207/2010, che prevede che la garanzia venga “calcolata sull’importo di contratto”).

E si può trovare ragionevole anche la tesi della non modificabilità, da parte delle Amministrazioni, dell’entità della garanzia da prestare, così come essa discende dai precisi criteri matematici dettati dalla norma del Codice (cfr., del resto, C.d.S., II, n. 2222 del 19 febbraio 2003 a margine dell’art. 30 della legge n. 109/1994).


tratto dalla decisione numero 4678 del 4 agosto 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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