domenica 7 ottobre 2012

ancora una volta il Consiglio di Stato fa accettare una cauzione provvisoria di importo insufficiente

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D' OPERA: va confermata l’aggiudicazione nonostante la presentazione di una garanzia fideiussoria dimezzata, senza la dimostrazione del  possesso della certificazione di qualità.
VINCE LA MASSIMA PARTECIPAZIONE POSSIBILE SUL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO!
per la seconda volta (cfr decisone numero 493 dell’ 1 febbraio 2012) con la decisione numero 5203 del 4 ottobre 2012 il Consiglio di Stato conferma la possibilità per il concorrente di beneficiare del dimezzamento della cauzione provvisoria, benché, in sede di gara, non abbia presentato il certificato di qualità aziendale
ma non solo
ATTENZIONE:nella fattispecie non era nemmeno possibile applicare il principio della tassatività delle cause di esclusione ex art 46 1 bis in quanto entrato in vigore DOPO IL BANDO in questione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

passaggio tratto dalla decisione numero 5203 del 4 ottobre 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato




Correttamente la Commissione ha ammesso l’appellante alla gara, nonostante avesse prestato la garanzia di cui all’art. 75, comma I, cod. contratti in misura dimezzata pur senza dimostrare il possesso della certificazione di qualità.
In verità, va rilevato che il bando non prescriveva esclusioni per la mancata presentazione di certificazione di qualità, né ciò sarebbe desumibile dall’art. 43 cod. contratti.
Inoltre, seppure la cauzione provvisoria di cui all’art. 75, comma I, sia stata prestata dimezzata del 50% , va rilevato che la norma del codice citata non prescrive l’esclusione dalla gara per tale ragione e, dunque, implicitamente consente la regolarizzazione della cauzione medesima.
In difetto di esplicite sanzioni di esclusione contenute nella legge e/o nel bando, deve ritenersi che non possa farsi luogo ad esclusioni, come prevede ora l’art. 46 comma 1 bis del codice dei contratti, modificato dall’art. 4, comma II, lett. d) D.L. 13.5.2011, n. 70.
Vero è che tale norma è successiva al bando ed all’espletamento della gara in esame, tuttavia essa introduce un principio di portata generale, quale quello della tassatività delle cause di esclusione, già da tempo elaborato dalla giurisprudenza e che rappresenta un’espressione del principio del “favor partecipationis”.
La giurisprudenza formatasi anteriormente alla novella del 2011 ha costantemente osservato che nelle gare pubbliche le cause di esclusione, incidendo sull'autonomia privata delle imprese e limitando la libertà di concorrenza, nonché il principio di massima partecipazione, sono tassative e non possono essere interpretate analogicamente e, qualora manchi una chiara prescrizione che imponga in modo esplicito l'obbligo della esclusione, vale il principio della più ampia partecipazione alla gara allo scopo di garantire il migliore risultato per l'amministrazione stessa (Consiglio Stato sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3696; T.A.R. Lazio sez. I, 21 luglio 1997, n. 1157)

pertanto
NON VIENE CONFERMATA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO CHE CON LA SEGUENTE (CORRETTA????) MOTIVAZIONE AVEVA ACCOLTO IL RICORSO

Passaggio tratto dalla T.A.R. BASILICATA - POTENZA, SEZIONE I n. 00622/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D' OPERA.
<<Invero, osserva il Collegio, il punto nodale della presente controversia non concerne la sussistenza o meno del potere di rappresentanza in capo alla società che ha sottoscritto la polizza fideiussoria in nome e per conto della ALFA Insurance S.A., ma la possibilità o meno per il concorrente di beneficiare del dimezzamento della cauzione provvisoria, benché, in sede di gara, non abbia presentato il certificato di qualità aziendale.
3.1.- L’art. 75 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 consente la riduzione del cinquanta per cento dell’importo della garanzia per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
La norma specifica, infine, che <<Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti>>.
Al fine del dimezzamento della cauzione, il possesso del requisito della certificazione di qualità deve essere, pertanto segnalato e documentato in sede di presentazione dell’offerta.
Tale circostanza, tuttavia, non risulta comprovata in atti, atteso che né la controinteressata né l’azienda sanitaria dimostrano che in sede di gara sia stata fornita la prova del possesso della certificazione di qualità in capo alla ALFA Insurance.
Né a tal fine, può essere considerato idoneo strumento di prova la mera indicazione sulla carta intestata del simbolo della certificazione di qualità, dovendo tale requisito essere comprovato attraverso la produzione della certificazione rilasciata dall’organismo di attestazione.
3.2.- Il certificato di qualità è infatti rilasciato all’esito di una procedura con la quale un soggetto verificatore esterno all’impresa, terzo e indipendente, che sia a ciò autorizzato (cosiddetto organismo di certificazione), fornisce attestazione scritta che un servizio, a seguito di valutazione, sia conforme ai requisiti specificati da norme tecniche, garantendone la validità nel tempo attraverso una adeguata attività di sorveglianza (c.d. auditing di impresa).
Ne consegue che il possesso della certificazione di qualità non è dimostrabile né è surrogabile da altri documenti o elementi presuntivi, né tanto meno da una mera indicazione sulla carta intestata dell’impresa del simbolo della qualità, ma deve essere specificamente prodotta in sede di gara, anche al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare la validità temporale del certificato, posto che il possesso di un certificato scaduto fa venir meno la garanzia della conformità ai requisiti qualitativi del servizio.
3.3.- Osserva peraltro il Collegio che la garanzia provvisoria risulta finalizzata a fornire un’adeguata tutela dal rischio della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, sicché la previsione del beneficio del dimezzamento della cauzione, accordato in presenza di esplicita richiesta e di idonea documentazione da parte dell’impresa circa il possesso della certificazione di qualità, trova il suo fondamento nel fatto che tale certificato garantisce ex se un certo grado di affidabilità dell’impresa, in relazione alle sue capacità tecnico organizzative conformi a parametri e standards rigidamente fissati a livello europeo.
3.4.- Ciò chiarito, l’azienda sanitaria giammai avrebbe potuto accordare il dimezzamento della cauzione, in assenza di idonea documentazione attestante il possesso della certificazione di qualità in capo alla concorrente che intendeva avvalersi di tale beneficio. Né, a tal fine, alcun rilievo la stazione appaltante avrebbe potuto attribuire alla certificazione di qualità della DELTA Lombarda, che non era configurabile quale impresa ausiliaria della concorrente, ma, in virtù del conferimento del potere di rappresentanza da parte della ALFA Insurance, si era limitata a concludere il contratto di garanzia fideiussoria in nome e per conto della sua rappresentata ed in favore della stazione appaltante.
La concorrente odierna controinteressata avrebbe potuto avvalersi del certificato di qualità della DELTA Lombarda ( e conseguente beneficiare del dimezzamento della cauzione provvisoria) solo per mezzo della stipula di un contratto di avvalimento a norma dell’art. 49 del d.lgs n.163/2006. In tal caso, però, come questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire (T.a.r. Basilicata, 3 maggio 2010, n.220) <<l’impresa ausiliaria non si limita al prestito del solo documento contenente la certificazione di qualità, ma si obbliga a mettere a disposizione dell’impresa concorrente, nella fase di esecuzione del contratto, il complesso della propria organizzazione aziendale ovvero il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, secondo la definizione di azienda di cui all’art. 2555 del codice civile. Tale obbligazione assunta dall’impresa ausiliaria garantisce quindi l’interesse dell’amministrazione ad ottenere la garanzia qualitativa di un certo livello minimo di prestazioni per la gestione del servizio…accertate da un organismo qualificato, secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo...>>.
Tanto premesso, poiché la disciplina dell’avvalimento prevede una responsabilità di carattere solidale tra l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria ( art. 49, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006), solo la stipula di un contratto di avvalimento tra la ALFA Insurance e la DELTA Lombarda (e l’utilizzo dell’istituto nelle forme previste all’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006), avente ad oggetto la certificazione di qualità aziendale, avrebbe consentito alla stazione appaltante di accordare, a norma dell’art. 75, comma 7, del d.lgs n. 163/2006 il beneficio del dimezzamento della cauzione.
In presenza di avvalimento, infatti, la stazione appaltante è comunque garantita dalla responsabilità di carattere solidale tra l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria ( art. 49, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006).
3.5.- Alla stregua delle considerazioni svolte risulta illegittima per violazione dell’art. 75 del d.lgs n. 163/2006 l’ammissione in gara della controinteressata e conseguentemente l’impugnata aggiudicazione disposta suo favore. La ALFA Insurance avrebbe dovuto essere esclusa per aver presentato una garanzia fideiussoria dimezzata, senza aver dimostrato il possesso della certificazione di qualità.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso, da solo sufficiente a viziare l’aggiudicazione in favore della controinteressata e a determinarne l’annullamento, comporta l’assorbimento degli ulteriori morivi di ricorso proposti. Ciò in quanto, "nel giudizio amministrativo, l'accoglimento di una censura, che sia in grado di provocare la caducazione dell'atto impugnato, fa venire meno l'interesse del ricorrente all'esame degli altri motivi da parte del giudice e la potestà di questi di procedere a tale esame, autorizza la dichiarazione di assorbimento" (Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4829).
Il ricorso deve, in conclusione, essere accolto, con il conseguente annullamento della deliberazione n. 181 del 14/3/2011 adottata dal direttore generale dell' Azienda Sanitaria Locale di Potenza, con la quale è stata disposta l' aggiudicazione, in favore della ALFA Insurance S.A., della procedura aperta per l' affidamento dei servizi assicurativi per il lotto 1 relativo al servizio di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d' opera>>

A CONFERMA DI QUESTO ORIENTAMENTO SI LEGGA ANCHE
decisone numero 493 dell’ 1 febbraio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
Anche per il Consiglio di Stato è illegittima l’esclusione dalla gara dell’appellata per aver presentato una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto

Nel merito, è illegittima l’esclusione dalla gara dell’appellata per aver presentato una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto per poter concorrere all’assegnazione di più lotti.
Tale circostanza, infatti, non costituisce, in base a norma di legge, causa di esclusione dalla gara.
L’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti, inserito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ha previsto la tassatività delle cause di esclusione, disponendo che la stazione appaltante può escludere i candidati o i concorrenti solo in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche' nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarita' relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; ma i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.
L’art. 75, 1° e 6° comma, cod. contr., prescrive l’obbligo di corredare l'offerta di una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, a garanzia della serietà dell’impegno di sottoscrivere il contratto e quale liquidazione preventiva e forfettaria del danno in caso di mancata stipula per fatto dell'affidatario.
La norma non prevede, però, alcuna sanzione di inammissibilità dell’offerta o di esclusione del concorrente per l’ipotesi in cui la garanzia in parola non venga prestata; a differenza di quanto prevede, invece, l’ 8°comma dello stesso articolo 75, con riferimento alla garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia che parimenti deve essere presentata unitamente all’offerta.
L’interpretazione giurisprudenziale precedente la novella legislativa era nel senso che, assolvendo la cauzione provvisoria allo scopo di garantire la serietà dell’offerta, essa ne costituisse parte integrante e non elemento di corredo, che la stazione appaltante potesse liberamente richiedere; sicchè sebbene non espressamente comminata l’esclusione per il caso di mancato deposito, la ratio della norma così interpretata conduceva a ritenere applicabile la sanzione espulsiva (Consiglio Stato , sez. V, 12 giugno 2009 , n. 3746)
Tuttavia la novella legislativa che ha introdotto il comma 1 bis all’art. 46, impone una diversa interpretazione anche dell’art. 75, che già la giurisprudenza di merito ha fatto propria, valorizzando la diversa formulazione letterale del comma 6, in relazione al comma 8, e rendendo evidente l’intento di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata prestazione della cauzione provvisoria, al contrario della cauzione definitiva, che garantisce l’impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica l’esclusione dalla gara ( TAR Liguria 22.9.2011 n. 1396).
La disposizione dell’art. 75, comma 6, cod. contratti, va, dunque, intesa nel senso indicato dal giudice di primo grado, ovvero nel senso che l'Amministrazione non può disporre l’esclusione del concorrente che abbia presentato la cauzione di importo inferiore a quello richiesto, e in applicazione della regola di cui all’art. 46, comma 1, deve consentire la regolarizzazione degli atti, tempestivamente depositati, ovvero consentire l’integrazione della cauzione insufficiente.
Quanto al rilievo dell’appellante secondo cui la novella introdotta con il D.L. n. 70/2011 non sarebbe applicabile ratione temporis alla fattispecie, perché entrata in vigore successivamente all’approvazione del bando di abilitazione alla gara telematica, si osserva che il bando risulta pubblicato il 4 giugno 2011, ossia in data successiva all’entrata in vigore delle disposizioni recate dal D.L. 13.5.2011, n. 70, che pertanto trovano applicazione.
In conclusione, l’appello va rigettato

PREVEDIBLI RISVOLTI

Sulla lotta fra par condicio e massima partecipazione possibile, abbiamo già detto!

Resta un grosso dubbio:

e se  un’impresa, apposta per alterare la propria offerta, sin da subito presenta una cauzione che, garantendo la metà, costa anche la metà?

Certo per i piccoli appalti, o per gli appalti da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, forse il problema non si porrà, ma staremo a vedere quali saranno le catastrofiche conseguenze dell’applicazione di questa_suppur giusta_norma

Ora, poiché negli ultimi mesi  stiamo assistendo ad una continua rivisitazione del codice dei contratti (piu' di cento modifiche)_tra l’altro


a livello europeo le

_ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali COM(2011) 895 final – 2011/0439 (COD),
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici COM(2011) 896 final – 2011/0438 (COD)
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di Concessione COM(2011) 897 final – 2011/0437 (COD)
SONO INDIRIZZATE VERSO

         semplificare e rendere più flessibile il quadro normativo e le procedure sugli appalti;
         creare mercati per gli appalti pubblici a livello europeo;
         garantire che le procedure di aggiudicazione degli appalti producano i migliori risultati possibili in termini di rapporto costi-efficacia;
         garantire un maggiore accesso delle PMI agli appalti pubblici mediante la riduzione degli oneri e la suddivisione degli appalti in lotti
allora perché non si inserisce una semplice modifica, all’articolo 75, rendendo legittima l’esclusione in caso di cauzione o fideiussione presentata in difformità alle norme dell’INTERO articolo stesso?

Basterebbe infatti far cominciare il comma 1 con la nota dicitura, <<a pena di esclusione>>; così facendo si eviterebbero veramente le future controversie

FINORA SOLO UNA VOCE SI E’ ALZATA A DIFESA DELLA PAR CONDICIO

ECCO IL PARERE DELL’ADITO GIUDICE AMMINISTRATIVO DI APPELLO SICILIANO_ CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA_DECISIONE NUMERO 764 DEL 7 SETTEMBRE 2012_CHE, FINALMENTE A PARERE DI CHI SCRIVE_FA PREVALERE LA PAR CONDICIO RISPETTO ALLA MASSIMA PARTECIPAZIONE POSSIBILE

Con la seconda parte del motivo in esame (che riveste rilievo centrale nella presente controversia) l’appellante deduce che la prestazione di una cauzione provvisoria insufficiente non può dare luogo alla esclusione del concorrente dalla gara, alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dal citato comma 1 bis dell’art. 46 del codice appalti e quindi indipendentemente da quanto preveduto al riguardo nella legge di gara.
Il mezzo deve ritenersi non fondato.

Decidendo una controversia  del tutto analoga a quella ora in esame la III sez. del Consiglio di Stato con la sentenza n. 493 del 2012 (richiamata dall’appellante) ha stabilito che solo il mancato adempimento di prescrizioni imposte a pena di esclusione dal codice o dal regolamento può determinare l’esclusione del concorrente.



Nonostante l’autorevolezza del citato precedente, questo Collegio ritiene di dover far propria una diversa interpretazione della normativa in rassegna:

le cause di esclusione vanno in realtà estrapolate non meccanicamente ma in modo ragionato dal sistema normativo vigente: il che concorre a confermare quanto sopra sostenuto circa la legittimità (in attesa del bando tipo) di clausole della lex specialis che sanzionano con l’esclusione il mancato adempimento di prescrizioni che rispondano congiuntamente al duplice requisito di essere essenziali e di essere previste in via generale dal codice o dal regolamento.

Tutto ciò premesso, nel caso all’esame il capitolato al punto 16 prevedeva a pena di esclusione la presentazione da parte dei concorrenti di una garanzia provvisoria rapportata al 2% dell’importo contrattuale: non avendo il consorzio adempiuto a tale specifica prescrizione (esente da vizi) legittimamente lo stesso è stato escluso dalla procedura.>>

in quanto

<<la garanzia del due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito di una gara d'appalto, di cui deve essere corredata l'offerta a norma dell'art. 75 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, assolve allo scopo di garantirne la serietà e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno nel caso in cui la stipula del contratto non avvenga per recesso o per difetto dei requisiti del concorrente, per cui, in quanto tale, la cauzione provvisoria costituisce parte integrante dell'offerta e non elemento di corredo della stessa che la Stazione appaltante possa liberamente richiedere.

Di talchè l’offerta non corredata della giusta garanzia provvisoria manca di un elemento essenziale e tale mancanza può quindi essere legittimamente sanzionata dal bando con l’esclusione.>>


IN PARTICOLARE IL GIUDICE DI APPELLO SICILIANO CI FA NOTARE CHE:

<< agli adempimenti presidiati da clausole espresse di esclusione vanno certamente aggiunte tutte le ipotesi in cui il codice impone un certo adempimento con carattere espresso di doverosità o correlativamente lo vieta

le cause di esclusione vanno in realtà estrapolate non meccanicamente ma in modo ragionato dal sistema normativo vigente:

legittimità (in attesa del bando tipo) di clausole della lex specialis che sanzionano con l’esclusione il mancato adempimento di prescrizioni che rispondano congiuntamente al duplice requisito di essere essenziali e di essere previste in via generale dal codice o dal regolamento

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa_decisione numero 764 del 7 settembre 2012 ci insegna che

l’art. 46 comma 1 bis del codice si interpreta nel senso che il bando di gara può prevedere l’esclusione del concorrente:
a)             ovviamente qualora l’inadempimento sia così espressamente sanzionato dal codice o dal regolamento;
b)             qualora il codice o il regolamento impongono adempimenti doverosi o espressi divieti;
c)             qualora l’adempimento trovi riscontro puntuale in una previsione del codice o del regolamento che abbia rilievo essenziale.

_ rimette le cose al loro posto: una cauzione insufficiente è causa di esclusione)

articolo 46 comma 1 bis del codice dei contratti
Il precetto dice con chiarezza che può essere escluso chi non ottempera alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge, senza prevedere affatto che tali norme debbano (com’è uso per le prescrizioni di bando) recare anche espressa comminatoria di esclusione. Dice infine, e in periodo disgiunto, che le previsioni esclusive “aggiunte” dal banditore sono nulle. Sicchè, è già chiaro l’intento di consacrare gli adempimenti o i divieti di legge, di per sé essenziali, senza necessità di aggiunte rafforzative nelle norme di rinvio; norme a lessico variabile, ma connotate da una comune logica di essenzialità.

le norme del codice prevedono direttamente l’esclusione del concorrente inadempiente in un numero assai limitato di casi.
Accanto a quelle esistono però numerose norme che impongono adempimenti doverosi e espressi divieti, ancorchè non sanzionati a pena di esclusione.


agli adempimenti presidiati da clausole espresse di esclusione vanno certamente aggiunte tutte le ipotesi in cui il codice impone un certo adempimento con carattere espresso di doverosità o correlativamente lo vieta.
In questi casi (in cui, si ripete, il codice reca clausole nominate di esclusione oppure divieti e obblighi espressi) del resto l’esclusione conseguirebbe di per sè all’inadempimento, indipendentemente dal bando.
E tuttavia esistono nel codice e nel regolamento ulteriori ipotesi nelle quali l’adempimento imposto - a prescindere dalla tecnica di redazione della relativa disposizione - ha evidente carattere di essenzialità per così dire intrinseca, di talchè può dirsi che l’offerta del concorrente inadempiente manchi di quegli “elementi essenziali” cui pure il comma 1 bis fa riferimento.
In questi casi sembra al Collegio che il bando ben possa prevedere l’esclusione del concorrente inadempiente a tale prescrizione normativa appunto essenziale.

Ad esempio in tema di avvalimento, ai sensi dell’art. 49 comma 2 lettera f) del codice, il concorrente “allega” il contratto in base al quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti.
Benchè l’adempimento non sia previsto dal codice in termini obbligatori (i.e. “deve allegare”) e benchè il codice sanzioni a pena di esclusione solo le dichiarazioni mendaci sull’avvalimento, sembra al Collegio che la produzione del contratto abbia un rilievo essenziale per l’operatività dell’istituto, di talchè il bando di gara ben può prevedere l’esclusione del concorrente che pretenda di partecipare avvalendosi dei requisiti di altra impresa ma senza dar conto subito del titolo giuridico vincolante in virtù del quale tale ausilio viene prestato.
In termini piani, l’esibizione del contratto di avvalimento è dunque - nella ricostruzione che si propone - elemento essenziale dell’offerta.

E tuttavia lo scopo perseguito dal Legislatore – che è quello di evitare  il contenzioso derivante  dalla proliferazione di clausole di esclusione spesso irragionevoli introdotte dalle stazioni appaltanti nella singola legge di gara – rimane in gran parte conseguito: nessuna esclusione potrà comunque essere comminata a valle se l’adempi-mento omesso non è previsto a monte a livello normativo

DI Sonia Lazzini

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