venerdì 29 marzo 2013

mutate valutazioni di opportunità giustificano la revoca_non vi è quindi spazio per responsabilità precontrattuale

Considerata la circostanza del sopraggiunto mutamento ambientale e territoriale nel quale risulta inserito il sito per il trattamento dei rifiuti urbani di cui all’odierno ricorso oltre che del mutato assetto valutativo in ordine alla ottimizzazione economica del servizio e della disponibilità delle Amministrazioni locali alla localizzazione del sistema impiantico, non sussistono i presupposti di responsabilità precontrattuale e, in specie, l’elemento soggettivo della colpa in capo all’Amministrazione, né, del resto, l’ingiustizia del danno; così pure non è configurabile una violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c., nè la violazione delle regole di buona amministrazione.
Si è affermato che in tema di responsabilità precontrattuale della PA. nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede, di cui è espressione l'art. 1337 c.c., consistono nell'obbligo di rendere al partecipante alla gara in modo completo e tempestivo tutte le informazioni necessarie e sufficienti a salvaguardare la sua posizione, circa fatti che possano far ipotizzare fondatamente la revoca dei relativi atti, in modo da impedire che si consolidi un ragionevole ed incolpevole affidamento sulla invece incerta conclusione del procedimento. (Consiglio di Stato, Sez. III, 21 gennaio 2013, n. 339; Cons. Stato, sez. V, 14 settembre 2012, n. 4894).

Tuttavia è evidente che nel caso in esame la causa della revoca degli atti di gara sia da ascrivere a mutate valutazioni di opportunità che in alcun modo risultano imputabili alla Amministrazione procedente.
La revoca, quindi, si è resa necessaria stante le specifiche ragioni che l'hanno determinata. Sono state infatti chiaramente indicate (e non risultano manifestamente irragionevoli) le ragioni di pubblico interesse (attuale e concreto) che hanno determinato l'adozione dell'atto di autotutela e che risultano prevalenti rispetto agli altri interessi militanti in favore della conservazione degli atti oggetto della revoca.
L'avversata revoca risulta dunque legittima poiché adottata proprio nella discrezionale (e nella specie legittima) esplicazione di quel potere di rivisitazione per ragioni di opportunità del proprio operato specificamente conseguente ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

a cura di Sonia Lazzini

 sentenza  numero 2482  dell' 8  marzo 2013 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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