il Collegio ritiene, in verità, di non poter condividere l’interpretazione suggerita dal Giudice di appello e di non poter considerare la campionatura sic et simpliciter una parte dell’offerta tecnica, in grado di determinare, in caso di ritardo nel deposito, l’esclusione della concorrente dalla procedura di gara
Se, come ritenuto da questo TAR, la campionatura è un adempimento ben distinto dall’offerta ed in particolare dall’offerta tecnica, il ritardo nel deposito di una parte di essa non poteva condurre all’esclusione della concorrente dalla gara non costituendo un’ipotesi “di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal… codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti” e non corrispondendo a nessuno degli altri casi tassativamente indicati dal comma 1 bis dell’art. 46 d.lgs. n. 163/2006, al di fuori dei quali le eventuali prescrizioni di esclusione da parte dei bandi “sono comunque nulle”.
Alla luce delle argomentazioni svolte, le censure formulate dalla ricorrente nel primo motivo di ricorso non possono, come detto, che venire accolte, con assorbimento di tutte le altre doglianze.
Devono, quindi, essere annullati il decreto n. 4569 del 26.07.2012 di esclusione della ricorrente Italia s.p.a., l’aggiudicazione a Bibliotheca CONTROINTERESSATA Library s.r.l., il decreto di rideterminazione del punteggio dell’aggiudicataria e tutti gli atti successivi della procedura.
La nuova valutazione delle offerte presentate, comprensive di quella della ricorrente, da effettuarsi da parte dell’Amministrazione, costituisce soddisfazione specifica dell’interesse fatto valere con il ricorso.
a cura di Sonia Lazzini
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