martedì 5 febbraio 2013

indubbio che le dichiarazioni prodotte siano diverse da quelle richieste

La difformità contenutistica tra le dichiarazioni rese e quanto richiesto dalla lettera di invito è evidente,

in quanto le dichiarazioni sostitutive si sono limitate ad escludere la pendenza di un procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione, nonché l’esistenza di condanne penali per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ricalcando la previsione dell’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del codice dei contratti pubblici in tema di “requisiti di ordine generale” e di correlate cause di esclusione.

Al contrario, come detto, la lex specialis della gara richiedeva la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, e dunque un qualcosa di diverso rispetto a quanto dichiarato dai soggetti tenutivi della Ricorrente Edilizia.

Tale diversità persiste anche tenendo conto della previsione del comma 2 dell’art. 38 che, nel testo novellato con il d.l. n. 70 del 2011, impone ai concorrenti, rimettendo le valutazioni in ordine alla moralità professionale alla Stazione appaltante (in termini Cons. Stato, Sez. III, 4 gennaio 2012, n. 8), l’obbligo di dichiarare tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle accompagnate dal beneficio della non menzione, e con la sola esclusione di quelle relative a reati depenalizzati, estinti o per le quali sia intervenuta revoca o riabilitazione.
La divergenza contenutistica, in meno ed in più, di cui si è prima detto, è esemplificativamente percepibile considerando, da una parte, che vi possono essere condanne (potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione della moralità professionale) che non risultano riportate nel certificato del casellario giudiziale che i privati possono ottenere (di cui all’ormai abrogato art. 689 del c.p.p.), e, dall’altra parte, considerando che ai fini dell’art. 38 rilevano solamente le condanne penali passate in giudicato, e non anche la pendenza di procedimenti non ancora definiti, che è quella emergente dal certificato dei carichi pendenti.
a cura di Sonia Lazzini

 sentenza   numero 64  del 31 gennaio 2013 pronunciata dal Tar Umbria, Perugia

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