anche prima della positivizzazione del principio ad opera del nuovo articolo 46, comma 1 bis, del ‘codice dei contratti’ (come introdotto dall'articolo 4, comma 2, lettera d) del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70), la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato aveva sancito il canone generale della tassatività delle cause di esclusione delle pubbliche gare, trattandosi di ipotesi derogatorie rispetto al generale principio della massima partecipazione
il Collegio ritiene che la litera del disciplinare di gara non potesse essere intesa di guisa tale da comportare l’esclusione delle offerte nel cui ambito non fossero puntualmente indicate con ogni possibile livello di dettaglio le modalità concrete di smontaggio e rimontaggio della colonna.
la lex specialis di gara non annetteva in modo espresso e circostanziato valenza escludente alla mancata descrizione delle specifiche modalità di movimentazione della colonna. Pertanto, la tesi secondo cui tale effetto escludente sarebbe stato direttamente desumibile dalla litera del disciplinare di gara deriva – piuttosto – da una interpretazione estensiva, non consentita, operata dall’odierna appellante (in sostanziale contrasto con il principio della insuscettibilità di interpretazioni estensive in relazione alle c.d. ‘clausole escludenti’);
- al contrario (e alla luce del richiamato principio di tassatività delle ipotesi di esclusione), sembra che la richiamata clausola della lex specialis fosse – piuttosto – da intendere nel senso di aver annesso valenza escludente alla mancata produzione della relazione tecnica ivi richiamata, ovvero alla carenza assoluta di alcuno degli elementi essenziali ivi contemplati;
- in effetti, tutte e tre le concorrenti prime classificate avevano descritto le modalità tecniche con cui si sarebbe proceduto alla movimentazione della colonna, in tal modo escludendo che ad alcuna di esse potesse essere contestata la radicale, mancata indicazione di tali modalità tecniche (ad es., la prima classificata Controinteressata aveva chiarito che la movimentazione sarebbe avvenuta attraverso il posizionamento della colonna “su una barella munita di ruote mediante una incasellatura con profilati metallici su ruote e stabilizzatori”);
- la mancata, puntuale e completa indicazione da parte di alcune concorrenti delle modalità tecniche con cui sarebbe avvenuto il trasferimento al di fuori della cappella poteva se del caso – come correttamente osservato dal T.A.R. – condurre all’attribuzione di un più basso punteggio per l’offerta tecnica, ma non certo (in assenza di una specifica previsione in tal senso nell’ambito della lex specialis di gara) all’automatica esclusione della concorrente che avesse omesso di fornire tale puntuale indicazione. Si osserva al riguardo che, impostando in tal modo i termini della questione, l’appellante (al fine di vincere la ‘prova di resistenza’) avrebbe dovuto fornire elementi idonei a ritenere che, laddove l’amministrazione avesse valutato tale circostanza, ciò le avrebbe consentito di colmare il rilevantissimo divario che la separava dalle prime tre classificate (basti osservare che l’appellante – quarta classificata – era distanziata dalla prima classificata di oltre 23 punti e che la voce in relazione alla quale si sarebbe verificata la lacuna tecnica riguardava una soltanto fra le quattro voci alle quali poteva essere attribuito – cumulativamente - un punteggio massimo di 42 punti);
- come condivisibilmente osservato dalla difesa dell’amministrazione, il disciplinare di gara non disponeva che i concorrenti provvedessero, nell’ambito della relazione tecnica, allo sviluppo di calcoli statici, anche in considerazione dell’elevato livello di dettaglio del progetto (esecutivo e cantierabile) e del piano di sicurezza allegato
a cura di Sonia Lazzini
Nessun commento:
Posta un commento