domenica 10 febbraio 2013

Il Tar decrive la soluzione per Università al fine di adeguarsi alle norme su convenzioni Consip

le Università possono alternativamente aderire alle convenzioni CONSIP o indire procedimenti di evidenza pubblica che prevedono gli stessi parametri di prezzo-qualità,

Nella specie, l’Università, invece di attendere l’esito della già indetta gara CONSIP, ha attivato due distinti procedimenti di evidenza pubblica, uno per i servizi di pulizia e giardinaggio ed un altro per la manutenzione dei propri impianti, prevedendo come importi a base di gara quelli previsti dai bandi CONSIP, mentre ai sensi del ripetuto art. 26, comma 3, L. n. 488/1999 avrebbe dovuto essere posto a base di gara il prezzo di aggiudicazione CONSIP.
Orbene, lo si ripete, da tale situazione non se ne può uscire con la revoca della procedura aperta per i servizi di pulizia e giardinaggio, attesocchè potrebbero essere state presentate delle offerte più vantaggiose di quella risultata aggiudicataria della gara CONSIP.

Ma, al fine di evitare un inutile e defatigante iter procedimentale e tenuto pure conto del citato art. 1, comma 1, D.L. n. 95/2012 conv. nella L. n. 135/2012, la Commissione aggiudicatrice, dopo essersi fermata alla fase della verifica della documentazione amministrativa, in applicazione dei principi di conservazione degli atti giuridici (e perciò anche amministrativi: sul punto cfr. TAR Basilicata, nn. 924 del 30.12.2006 e 261 del 30.5.2008) e di economicità e/o efficienza dell’azione amministrativa ex artt. 1, comma 1, L. n. 241/1990 e 2, comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006, deve invertire la sequenza procedimentale ed aprire prima in seduta pubblica le buste, contenenti le offerte economiche, ammettendo alla valutazione delle offerte tecniche soltanto i concorrenti, che hanno offerto un prezzo pari o migliore di quello di aggiudicazione CONSIP. E tale inversione procedimentale risulta legittima secondo quanto statuito dalla recente Ad. Pl. n. 30 del 26.7.2012.
Mentre, in questa situazione, gli ulteriori servizi di facchinaggio, di disinfezione/disinfestazione e derattizzazione, di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali (come quelli derivanti dalle attività di laboratorio) e di reception per il polo universitario di Matera, offerti dalla controinteressata Controinteressata Gestioni S.p.A., non possono costituire l’unico motivo, per revocare l’intera gara, in quanto in tal modo tali offerte aggiuntive prevarrebbero sempre ed in ogni caso sugli opposti interessi degli incolpevoli partecipanti ad un procedimento di evidenza pubblica, che prevedeva per erronea valutazione della stazione appaltante un ambito oggettivo più ridotto rispetto a quello meglio corrispondente alle esigenze dell’Amministrazione.


A CURA DI SONIA LAZZINI
passaggio tratto dalla sentenza   numero 71 del 7  febbraio  2013 pronunciata dal Tar Campania, Potenza

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