domenica 10 febbraio 2013

DOSSIER_SPENDING REVIEW, CONSIP E UNIVERSITA’_ATTENZIONE: IN CASO DI ADESIONE CONSIP, GLI IMPORTI DI CAUZIONI, PROVVISORIE E DEFINITIVE, SONO SOGGETTE ALLA DISCREZIONALITA’ DELLA LEX SPECIALIS DI GARA

DOSSIER_SPENDING REVIEW, CONSIP E UNIVERSITA’

A CURA DI SONIA LAZZINI

SOMMARIO:

ATTENZIONE: IN CASO DI ADESIONE CONSIP, GLI IMPORTI DI CAUZIONI, PROVVISORIE E DEFINITIVE, SONO SOGGETTE ALLA DISCREZIONALITA’ DELLA LEX SPECIALIS DI GARA
causa di responsabilità amministrativa per il danno erariale: differenza tra il minore prezzo CONSIP e quello maggiore corrisposto dall’Amministrazione committente in seguito alla stipulazione del contratto
va rilevato che ai sensi dell’art. 26, comma 1, L. n. 488/1999, come modificato dall’art. 58 L. n. 388/2000 (per inciso, va precisato che tale articolo era stato abrogato dal comma 209 dell’art. 1 L. n. 296/1996, ma tale abrogazione non è stata più prevista dalla nuova formulazione dello stesso comma 209, come modificato dal comma 6 bis dell’art. 15 D.L. n. 81/2007, aggiunto dalla relativa Legge di conversione n. 127/2007) il MEF attraverso la società concessionaria CONSIP S.p.A. indice appositi procedimenti di evidenza pubblica per l’acquisto centralizzato da parte delle Amministrazioni dello Stato di beni e servizi, che assume la configurazione di una convenzione e/o accordo quadro (ora disciplinato dall’art. 59 D.Lg.vo n. 163/2006) tra la CONSIP e l’imprenditore aggiudicatario, il quale “si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle Amministrazioni dello Stato”, cioè un contratto normativo e/o programmatico, che viene attuato mediante una serie indeterminata di distinti ed autonomi contratti di appalto, stipulati tra le singole Amministrazioni dello Stato, che trasmettono i relativi ordinativi all’imprenditore aggiudicatario della gara CONSIP.
In tal modo la CONSIP adempie all’obbligo nazionale e comunitario di individuare il migliore contraente tramite procedure ad evidenza pubblica, di modo che non può considerarsi elusiva di tale obbligo l’adesione delle Amministrazioni Statali alle convenzioni e/o accordi quadri, derivanti dalle procedure di evidenza pubblica, indette dalla CONSIP, sussistendo un’economicità intrinseca dei beni e servizi offerti dal sistema CONSIP, poiché l’adesione a tali convenzioni consente di conseguire risparmi sia diretti, ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione quale risultato di una gara comunitaria ad evidenza pubblica, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il potenziale contenzioso e nella riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle procedure di acquisto di beni e servizi.
nuove e vecchie norme_spending review e convenzioni consip
le Università possono alternativamente aderire alle convenzioni CONSIP o indire procedimenti di evidenza pubblica che prevedono gli stessi parametri di prezzo-qualità
Nella specie, l’Università, invece di attendere l’esito della già indetta gara CONSIP, ha attivato due distinti procedimenti di evidenza pubblica, uno per i servizi di pulizia e giardinaggio ed un altro per la manutenzione dei propri impianti, prevedendo come importi a base di gara quelli previsti dai bandi CONSIP, mentre ai sensi del ripetuto art. 26, comma 3, L. n. 488/1999 avrebbe dovuto essere posto a base di gara il prezzo di aggiudicazione CONSIP.
Orbene, lo si ripete, da tale situazione non se ne può uscire con la revoca della procedura aperta per i servizi di pulizia e giardinaggio, attesocchè potrebbero essere state presentate delle offerte più vantaggiose di quella risultata aggiudicataria della gara CONSIP.
Il Tar decrive  la soluzione per Università al fine di adeguarsi alle norme su convenzioni Consip
vige l'obbligo, sancito dall’art. 2, comma 1 bis, D.Lg.vo n. 163/2006 (introdotto dall’art. 44 D.L. n. 201/2011 conv. nella L. n. 214/2011), secondo cui, “nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali”.
Per “lotti funzionali” si intende una parte di un appalto unitario, che -come quello del Lotto CONSIP n. 10- comprende più servizi, che hanno una propria autonomia funzionale, cioè sono idonei ad essere utilizzati autonomamente (sul punto cfr. pure art. 166, comma 5 ter, D.Lg.vo n. 163/2006 ed art. 10, comma 1, lett. p, DPR n. 207/2010), ed il servizio di pulizia e giardinaggio rientra nell’ambito oggettivo del predetto concetto di “lotto funzionale”, in quanto le relative prestazioni possono essere utilizzate separatamente dagli altri servizi, facenti parte Lotto CONSIP n. 10.
stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere  appalti in lotti funzionali



ATTENZIONE: IN CASO DI ADESIONE CONSIP, GLI IMPORTI DI CAUZIONI, PROVVISORIE E DEFINITIVE, SONO SOGGETTE ALLA DISCREZIONALITA’ DELLA LEX SPECIALIS DI GARA

causa di responsabilità amministrativa per il danno erariale: differenza tra il minore prezzo CONSIP e quello maggiore corrisposto dall’Amministrazione committente in seguito alla stipulazione del contratto


va rilevato che ai sensi dell’art. 26, comma 1, L. n. 488/1999, come modificato dall’art. 58 L. n. 388/2000 (per inciso, va precisato che tale articolo era stato abrogato dal comma 209 dell’art. 1 L. n. 296/1996, ma tale abrogazione non è stata più prevista dalla nuova formulazione dello stesso comma 209, come modificato dal comma 6 bis dell’art. 15 D.L. n. 81/2007, aggiunto dalla relativa Legge di conversione n. 127/2007) il MEF attraverso la società concessionaria CONSIP S.p.A. indice appositi procedimenti di evidenza pubblica per l’acquisto centralizzato da parte delle Amministrazioni dello Stato di beni e servizi, che assume la configurazione di una convenzione e/o accordo quadro (ora disciplinato dall’art. 59 D.Lg.vo n. 163/2006) tra la CONSIP e l’imprenditore aggiudicatario, il quale “si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle Amministrazioni dello Stato”, cioè un contratto normativo e/o programmatico, che viene attuato mediante una serie indeterminata di distinti ed autonomi contratti di appalto, stipulati tra le singole Amministrazioni dello Stato, che trasmettono i relativi ordinativi all’imprenditore aggiudicatario della gara CONSIP.

In tal modo la CONSIP adempie all’obbligo nazionale e comunitario di individuare il migliore contraente tramite procedure ad evidenza pubblica, di modo che non può considerarsi elusiva di tale obbligo l’adesione delle Amministrazioni Statali alle convenzioni e/o accordi quadri, derivanti dalle procedure di evidenza pubblica, indette dalla CONSIP, sussistendo un’economicità intrinseca dei beni e servizi offerti dal sistema CONSIP, poiché l’adesione a tali convenzioni consente di conseguire risparmi sia diretti, ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione quale risultato di una gara comunitaria ad evidenza pubblica, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il potenziale contenzioso e nella riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle procedure di acquisto di beni e servizi.

 

 


Per quanto riguarda le Università, va evidenziato che l’art. 1, commi 449 e 450, L. n. 296/2006 ha escluso tali soggetti dall’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP, ma comunque va tenuto conto che il comma 3 dello stesso art. 26 L. n. 488/1999 prevede che le altre Pubbliche Amministrazioni, non Statali, “possono ricorrere alle convenzioni” CONSIP oppure indire appositi procedimenti di evidenza pubblica, “utilizzando i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisito dei beni e servizi oggetto” delle convenzioni.
Tale quadro normativo non risulta modificato, in quanto l’art. 1, comma 1, D.L. n. 95/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 135/2012, pure richiamato dall’impugnato provvedimento prot. n. 286 del 19.10.2012, ha soltanto statuito la nullità dei contratti stipulati in violazione del predetto art. 26, comma 3, L. n. 488/1999, prevedendo anche che tale violazione costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per il danno erariale, consistente nella differenza tra il minore prezzo CONSIP e quello maggiore corrisposto dall’Amministrazione committente in seguito alla stipulazione del contratto.


passaggio tratto dalla sentenza   numero 71 del 7  febbraio  2013 pronunciata dal Tar Basilicata, Potenza



nuove e vecchie norme_spending review e convenzioni consip


 


le Università possono alternativamente aderire alle convenzioni CONSIP o indire procedimenti di evidenza pubblica che prevedono gli stessi parametri di prezzo-qualità

 

Nella specie, l’Università, invece di attendere l’esito della già indetta gara CONSIP, ha attivato due distinti procedimenti di evidenza pubblica, uno per i servizi di pulizia e giardinaggio ed un altro per la manutenzione dei propri impianti, prevedendo come importi a base di gara quelli previsti dai bandi CONSIP, mentre ai sensi del ripetuto art. 26, comma 3, L. n. 488/1999 avrebbe dovuto essere posto a base di gara il prezzo di aggiudicazione CONSIP.

Orbene, lo si ripete, da tale situazione non se ne può uscire con la revoca della procedura aperta per i servizi di pulizia e giardinaggio, attesocchè potrebbero essere state presentate delle offerte più vantaggiose di quella risultata aggiudicataria della gara CONSIP.

 

 


Ma, al fine di evitare un inutile e defatigante iter procedimentale e tenuto pure conto del citato art. 1, comma 1, D.L. n. 95/2012 conv. nella L. n. 135/2012, la Commissione aggiudicatrice, dopo essersi fermata alla fase della verifica della documentazione amministrativa, in applicazione dei principi di conservazione degli atti giuridici (e perciò anche amministrativi: sul punto cfr. TAR Basilicata, nn. 924 del 30.12.2006 e 261 del 30.5.2008) e di economicità e/o efficienza dell’azione amministrativa ex artt. 1, comma 1, L. n. 241/1990 e 2, comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006, deve invertire la sequenza procedimentale ed aprire prima in seduta pubblica le buste, contenenti le offerte economiche, ammettendo alla valutazione delle offerte tecniche soltanto i concorrenti, che hanno offerto un prezzo pari o migliore di quello di aggiudicazione CONSIP. E tale inversione procedimentale risulta legittima secondo quanto statuito dalla recente Ad. Pl. n. 30 del 26.7.2012.
Mentre, in questa situazione, gli ulteriori servizi di facchinaggio, di disinfezione/disinfestazione e derattizzazione, di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali (come quelli derivanti dalle attività di laboratorio) e di reception per il polo universitario di Matera, offerti dalla controinteressata Controinteressata Gestioni S.p.A., non possono costituire l’unico motivo, per revocare l’intera gara, in quanto in tal modo tali offerte aggiuntive prevarrebbero sempre ed in ogni caso sugli opposti interessi degli incolpevoli partecipanti ad un procedimento di evidenza pubblica, che prevedeva per erronea valutazione della stazione appaltante un ambito oggettivo più ridotto rispetto a quello meglio corrispondente alle esigenze dell’Amministrazione.


passaggio tratto dalla sentenza   numero 71 del 7  febbraio  2013 pronunciata dal Tar Campania, Potenza





Il Tar decrive  la soluzione per Università al fine di adeguarsi alle norme su convenzioni Consip



vige l'obbligo, sancito dall’art. 2, comma 1 bis, D.Lg.vo n. 163/2006 (introdotto dall’art. 44 D.L. n. 201/2011 conv. nella L. n. 214/2011), secondo cui, “nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali”.

 

Per “lotti funzionali” si intende una parte di un appalto unitario, che -come quello del Lotto CONSIP n. 10- comprende più servizi, che hanno una propria autonomia funzionale, cioè sono idonei ad essere utilizzati autonomamente (sul punto cfr. pure art. 166, comma 5 ter, D.Lg.vo n. 163/2006 ed art. 10, comma 1, lett. p, DPR n. 207/2010), ed il servizio di pulizia e giardinaggio rientra nell’ambito oggettivo del predetto concetto di “lotto funzionale”, in quanto le relative prestazioni possono essere utilizzate separatamente dagli altri servizi, facenti parte Lotto CONSIP n. 10.

 

 


Siffatto obbligo di suddivisione deve avvenire “nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici”, quindi il frazionamento in lotti funzionali non deve essere operazione artificiosa, cioè non deve avere la finalità di impedire e/o ostacolare le normativa più severa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici (come ridurre l’importo a base di gara sotto la soglia comunitaria oppure prevedere una durata contrattuale estremamente limitata o circoscrivere l’appalto ad un ambito spaziale relativo ad una parte di un edificio e/o di più edifici collegati, per applicare il metodo di scelta del contraente della trattativa privata).
E l’assolvimento dell’obbligo di suddividere l’appalto in più lotti funzionali, finalizzato a rendere più facile l’inserimento nelle commesse pubbliche delle piccole e medie imprese, deve essere “economicamente conveniente”, cioè la Pubblica Amministrazione deve rispettare il principio di economicità.


passaggio tratto dalla sentenza   numero 71 del 7  febbraio  2013 pronunciata dal Tar Basilicata, Potenza

stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere  appalti in lotti funzionali





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