domenica 10 febbraio 2013

stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere appalti in lotti funzionali

vige l'obbligo, sancito dall’art. 2, comma 1 bis, D.Lg.vo n. 163/2006 (introdotto dall’art. 44 D.L. n. 201/2011 conv. nella L. n. 214/2011), secondo cui, “nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali”.

Per “lotti funzionali” si intende una parte di un appalto unitario, che -come quello del Lotto CONSIP n. 10- comprende più servizi, che hanno una propria autonomia funzionale, cioè sono idonei ad essere utilizzati autonomamente (sul punto cfr. pure art. 166, comma 5 ter, D.Lg.vo n. 163/2006 ed art. 10, comma 1, lett. p, DPR n. 207/2010), ed il servizio di pulizia e giardinaggio rientra nell’ambito oggettivo del predetto concetto di “lotto funzionale”, in quanto le relative prestazioni possono essere utilizzate separatamente dagli altri servizi, facenti parte Lotto CONSIP n. 10.

Siffatto obbligo di suddivisione deve avvenire “nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici”, quindi il frazionamento in lotti funzionali non deve essere operazione artificiosa, cioè non deve avere la finalità di impedire e/o ostacolare le normativa più severa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici (come ridurre l’importo a base di gara sotto la soglia comunitaria oppure prevedere una durata contrattuale estremamente limitata o circoscrivere l’appalto ad un ambito spaziale relativo ad una parte di un edificio e/o di più edifici collegati, per applicare il metodo di scelta del contraente della trattativa privata).
E l’assolvimento dell’obbligo di suddividere l’appalto in più lotti funzionali, finalizzato a rendere più facile l’inserimento nelle commesse pubbliche delle piccole e medie imprese, deve essere “economicamente conveniente”, cioè la Pubblica Amministrazione deve rispettare il principio di economicità.


A CURA DI SONIA LAZZINI
passaggio tratto dalla sentenza   numero 71 del 7  febbraio  2013 pronunciata dal Tar Basilicata, Potenza

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