lunedì 18 febbraio 2013

effetti pregiudizievoli illegittimità della gara imputabili esclusiva responsabilità stazione appaltante

il lucro cessante e il danno curricolare dovranno essere, in definitiva, liquidati nella misura del 20% degli importi sopra precisati, e dunque nell’importo finale complessivo di euro 20.793,82.


Premesso che, per la Corte di giustizia UE (sentenza 30 settembre 2010, C-314/09) in sede di accertamento della responsabilità dell’amministrazione nel particolare settore degli appalti pubblici – connotato dalla funzione riparatorio-compensativa della tutela risarcitoria per equivalente, con cui surrogare integralmente, in presenza dei soli presupposti di illegittimità degli atti di gara, quella in forma specifica, nonché dalla sostanziale completezza, autoconclusività e puntualità della relativa disciplina, la cui inosservanza risulta, di per sé, presuntiva di colpa – non rileva il concreto accertamento dell’elemento psicologico (ciò che risulta condivisibile, in quanto esso si può desumere dalla gravità della violazione riscontrata), rileva il Collegio che, sotto il profilo causale, gli effetti pregiudizievoli insorti in capo all’odierna appellante per effetto dell’illegittimità della gara sono imputabili in via esclusiva alla sfera di responsabilità della stazione appaltante, senza che vi abbia contribuito in via concorsuale l’impresa aggiudicataria.

In punto di quantum debeatur, ritiene il Collegio che l’utile presumibile che l’a.t.i. Ricorrente avrebbe potuto ricavare dall’esecuzione dell’appalto possa essere quantificato nella misura del 10% dell’offerta economica, e dunque nell’importo di euro 203.861,03 (v. anche la relazione peritale di parte prodotta dall’odierna appellante principale e l’allegata documentazione).
Tale quantificazione va, qui, congruamente ridotta nella misura del 5% – e dunque all’importo di euro 101.930,51 –, perché l’interessata non ha fornito la prova rigorosa di essere stata nell’impossibilità di utilizzare, durante il tempo di esecuzione del servizio per cui è giudizio, mezzi e maestranze per l’espletamento di altri e diversi lavori. Invero, l’onere di provare l’aliunde perceptum vel percipiendum grava non sull’Amministrazione, essendo per contro l’impresa onerata di dimostrarne l’assenza; ciò, in virtù della presunzione, secondo l’id quod plerumque accidit, che l’imprenditore normalmente diligente (v. art. 1227 cod. civ.) non rimane inerte in caso di mancata aggiudicazione di un appalto, ma persegue occasioni contrattuali alternative, dalla cui esecuzione trae il relativo utile. Né appare plausibile l’assunto dell’odierna appellante, peraltro non suffragata da sufficienti elementi probatori, secondo cui le imprese componenti l’a.t.i. Ricorrente, nell’espletamento di lavori alternativi, non avrebbero conseguito utile alcuno.
A titolo di danno curricolare – pure richiesto dall’appellante –, si reputa equo riconoscere un importo pari all’1% sul prezzo ribassato, e dunque la somma di euro 2.038,61, con la precisazione che l’esistenza di tale componente di danno non richiede uno specifico supporto probatorio, potendosi essa ritenere in re ipsa (in una certa contenuta misura), in quanto insita nel fatto stesso dell’impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dall’esecuzione dell’appalto in questione nell’ambito di futuri procedimenti simili cui la stessa ricorrente potrebbe partecipare.
Nulla può riconoscersi a titolo di rimborso delle spese di partecipazione alla gara, in quanto nella somma liquidata a titolo di ristoro dell’utile mancato d’impresa perduto deve ritenersi già ricompresa la remunerazione del capitale impiegato per la partecipazione alla gara stessa, insuscettibile di rimborso neppure in caso di aggiudicazione.
Avendo alla gara partecipato cinque imprese, le chance di aggiudicazione in favore dell’appellante – qualora le condizioni di gara fossero state fissate in modo chiaro e univoco ed applicate in modo uniforme alle offerte di tutte le concorrenti – possono essere quantificate, in via prudenziale e in assenza di altri parametri indicati nel corso del giudizio, nella percentuale del 20%, per cui lucro cessante e il danno curricolare dovranno essere, in definitiva, liquidati nella misura del 20% degli importi sopra precisati, e dunque nell’importo finale complessivo di euro 20.793,82.
Trattandosi di debito di valore, su tale importo va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da calcolare di giorno in giorno sui danni come sopra liquidati, con decorrenza dalla data di stipula del contratto con l’aggiudicataria, fino alla data di deposito della presente decisione.
Sull’importo così rivalutato spettano gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza all’effettivo soddisfo.

a cura di Sonia Lazzini

decisione  numero 540  del 29 gennaio 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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