martedì 24 luglio 2012

atto legittimo, indennizzo o risarcimento del danno ex art 1337 cc

Non sussistono inoltre i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 1337 c.c. invocato

essendo stata esclusa qualsiasi illegittimità nell’operato dell’amministrazione odierna appellante, nonché la sussistenza di un affidamento ragionevole in capo alla medesima, meritevole di tutela risarcitoria precontrattuale.

In forza di quest’ultimo rilievo deve essere respinta anche la domanda di indennizzo ex art. 21-quinquies l. n. 241/90.

Occorre al riguardo precisare che tale forma di ristoro ha in comune con il diritto al risarcimento del danno ex art. 1337 c.c. la lesione di un interesse meritevole di tutela, distinguendosi i due istituti per il fatto che nel primo caso detta lesione è causata da un atto legittimo.

La scelta legislativa di prevedere una forma di compensazione patrimoniale anche in questo secondo caso si fonda su un principio di equità, volto a contemperare le esigenze, di ordine imperativo, di assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico nelle ampie forme in cui per ius receptum è ammesso il potere di autotutela, con l’affidamento dei privati in ordine alla stabilità ed alla certezza dei rapporti con l’amministrazione.

Si è tuttavia osservato sopra come in conseguenza del legittimo operato dell’amministrazione odierna appellante nello svolgimento della procedura di project financing la stessa non possa vantare alcun affidamento in ordine all’individuazione come promotore, per cui deve concludersi per la mancanza del presupposto fondante il diritto all’indennizzo poc’anzi precisato.

Passaggio tratto dalla decisione numero 3932 del 5 luglio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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