domenica 10 febbraio 2013

nuove e vecchie norme_spending review e convenzioni consip

causa di responsabilità amministrativa per il danno erariale: differenza tra il minore prezzo CONSIP e quello maggiore corrisposto dall’Amministrazione committente in seguito alla stipulazione del contratto


va rilevato che ai sensi dell’art. 26, comma 1, L. n. 488/1999, come modificato dall’art. 58 L. n. 388/2000 (per inciso, va precisato che tale articolo era stato abrogato dal comma 209 dell’art. 1 L. n. 296/1996, ma tale abrogazione non è stata più prevista dalla nuova formulazione dello stesso comma 209, come modificato dal comma 6 bis dell’art. 15 D.L. n. 81/2007, aggiunto dalla relativa Legge di conversione n. 127/2007) il MEF attraverso la società concessionaria CONSIP S.p.A. indice appositi procedimenti di evidenza pubblica per l’acquisto centralizzato da parte delle Amministrazioni dello Stato di beni e servizi, che assume la configurazione di una convenzione e/o accordo quadro (ora disciplinato dall’art. 59 D.Lg.vo n. 163/2006) tra la CONSIP e l’imprenditore aggiudicatario, il quale “si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle Amministrazioni dello Stato”, cioè un contratto normativo e/o programmatico, che viene attuato mediante una serie indeterminata di distinti ed autonomi contratti di appalto, stipulati tra le singole Amministrazioni dello Stato, che trasmettono i relativi ordinativi all’imprenditore aggiudicatario della gara CONSIP.
In tal modo la CONSIP adempie all’obbligo nazionale e comunitario di individuare il migliore contraente tramite procedure ad evidenza pubblica, di modo che non può considerarsi elusiva di tale obbligo l’adesione delle Amministrazioni Statali alle convenzioni e/o accordi quadri, derivanti dalle procedure di evidenza pubblica, indette dalla CONSIP, sussistendo un’economicità intrinseca dei beni e servizi offerti dal sistema CONSIP, poiché l’adesione a tali convenzioni consente di conseguire risparmi sia diretti, ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione quale risultato di una gara comunitaria ad evidenza pubblica, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il potenziale contenzioso e nella riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle procedure di acquisto di beni e servizi.

Per quanto riguarda le Università, va evidenziato che l’art. 1, commi 449 e 450, L. n. 296/2006 ha escluso tali soggetti dall’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP, ma comunque va tenuto conto che il comma 3 dello stesso art. 26 L. n. 488/1999 prevede che le altre Pubbliche Amministrazioni, non Statali, “possono ricorrere alle convenzioni” CONSIP oppure indire appositi procedimenti di evidenza pubblica, “utilizzando i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisito dei beni e servizi oggetto” delle convenzioni.
Tale quadro normativo non risulta modificato, in quanto l’art. 1, comma 1, D.L. n. 95/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 135/2012, pure richiamato dall’impugnato provvedimento prot. n. 286 del 19.10.2012, ha soltanto statuito la nullità dei contratti stipulati in violazione del predetto art. 26, comma 3, L. n. 488/1999, prevedendo anche che tale violazione costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per il danno erariale, consistente nella differenza tra il minore prezzo CONSIP e quello maggiore corrisposto dall’Amministrazione committente in seguito alla stipulazione del contratto.


A CURA DI SONIA LAZZINI
passaggio tratto dalla sentenza   numero 71 del 7  febbraio  2013 pronunciata dal Tar Basilicata, Potenza

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