che, tuttavia, per completezza va osservato che è inammissibile, prima ancora che infondata, l’ulteriore censura con cui la ricorrente contesta l’esclusione per mancato impegno del fideiussore a costituire la cauzione definitiva: inammissibile perché – precisato che la ricorrente ha affermato di non aver potuto produrre l’impegno del fideiussore in quanto quest’ultimo si era espressamente rifiutato perché l’art. 9 del capitolato d’appalto prevedeva ipotesi di garanzia asseritamente contrarie alla legge: con ciò assumendo, in buona sostanza la ricorrente, che la formulazione dell’art. 9 era preclusiva della partecipazione alla gara – avrebbe dovuto impugnare immediatamente l’art. 9 del capitolato, asseritamente impeditivo della partecipazione alla procedura concorsuale (cfr. CdS, IV, 7.11.2012 n. 5671, ai sensi della quale è necessario “procedere all’impugnativa immediata degli atti di indizione della gara quando le clausole impediscano - indistintamente a tutti i concorrenti - una corretta e consapevole elaborazione della propria proposta economica: in tali casi, infatti, si pregiudica il corretto esercizio della gara, in violazione dei cardini procedimentali della concorrenza e della par condicio tra tutti i partecipanti alla gara. Ciò avviene in particolare quando ricorrono: a) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile…; d) imposizione di obblighi contra ius….”); infondata perché – in disparte la questione dell’incoerenza o meno dell’art. 9 del capitolato - l’art. 13 del bando affermava che “in caso di discordanze con le norme del capitolato…prevalgono le norme del presente bando”, il quale richiedeva l’impegno a prestare una cauzione definitiva conforme con l’art. 113 del DLgs n. 163/2006;
che, conclusivamente, il ricorso principale è infondato e va respinto, rimanendo assorbite le ulteriori censure: il ricorso incidentale è, pertanto, improcedibile per carenza di interesse;
tratto dalla sentenza numero 1574 del 19 dicembre 2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia
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