Nondimeno, risulta fondato anche il motivo sub a), visto che l’appendice alla polizza fideiussoria, resasi necessaria per far coincidere il relativo termine di durata con le prescrizioni della legge di gara successivamente allo slittamento del termine di presentazione delle offerte, è privo di autentica notarile.
NB_I Fatti Si Riferiscono A Provvedimenti Emanati Prima Dell’introduzione Del Principio Della Tassatività Delle Cause Di Esclusione!
Anche in questo caso non appare corretto l’assunto di parte appellata, secondo cui l’appendice, in quanto meramente ricognitiva dell’originale cui è stata materialmente allegata, non necessitava di alcuna autentica, dovendosi ad essa estendere quella apposta in calce al documento contenente l’originale.
Così non è visto che lo spostamento dei limiti temporali di durata incide, modificandoli, quelli originariamente previsti, cosicché, per il principio di equivalenza delle forme negoziali, un contratto, ancorché meramente accessorio o modificativo di altro, deve possedere i medesimi requisiti formali di quest’ultimo.
Tale rilievo conduce anche ad escludere che a fronte di tale situazione la stazione appaltante avrebbe dovuto soccorre ex art. 46 d.lgs. n. 163/2006 l’offerente.
Ciò infatti avrebbe determinato, in violazione della par condicio, una inammissibile integrazione ex post di un documento mancante di un elemento essenziale. A questo specifico riguardo può essere richiamato, per analogia, l’art. 1325, n. 4, cod. civ., che fa assurgere ad elemento essenziale del contratto la forma quanto questa è imposta a pena di nullità dalla legge. Il ragionamento analogico si fonda in questo caso sui noti requisiti di certezza ed affidabilità cui si devono conformare i documenti e le dichiarazioni presentate in sede di procedure di affidamento di contratti pubblici, a sua volta rispondenti ad esigenze di ordine imperativo di affidabilità dell’offerta, cui si correla, quale conseguenza necessaria, la sanzione dell’esclusione.
a cura di Sonia Lazzini
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