mercoledì 19 dicembre 2012

la polizza provvisoria, oltre a costituire evidente “prescrizione” del codice, si configura come elemento “essenziale” per la partecipazione alla gara, in quanto assicura la serietà dell’offerta

per il principio della tassatività delle cause di esclusione, solo la mancata totale presentazione della cauzione provvisoria è legittima causa di esclusione

CONSIDERATO
che in ragione del principio di economia processuale la controversia può essere definita esaminando prioritariamente il ricorso principale, attesa la sua manifesta infondatezza nel merito (alla stregua di cui può prescindersi dal vaglio delle eccezioni preliminari);
che l’ATI odierna ricorrente è stata esclusa dalla gara perché: 1) non ha corredato l’offerta con la cauzione provvisoria; 2) non ha corredato l’offerta con l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva; e 3) non si è avvalsa correttamente dei requisiti di partecipazione mancanti alle imprese facenti parte dell’ATI stessa;
che, atteso che il provvedimento di esclusione si fonda su tre distinti motivi, è sufficiente che uno solo di essi resista alle censure formulate dalla ricorrente affinchè il ricorso ed i motivi aggiunti siano respinti;
che, quanto al primo motivo di esclusione, e cioè alla mancata presentazione della cauzione provvisoria, va osservato che l’art. 46, I comma bis stabilisce che “la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e….per difetto di….elementi essenziali…”;
che il successivo art. 75, I comma statuisce che “l’offerta è corredata da una garanzia….sotto forma di cauzione o di fideiussione”;
che, dunque, tale garanzia, oltre a costituire evidente “prescrizione” del codice, si configura come elemento “essenziale” per la partecipazione alla gara, in quanto assicura la serietà dell’offerta (relativamente a tale, ultimo aspetto, cfr. la determinazione AVCP 10.10.2012 n. 4);
che, comunque, ai sensi dell'art. 46, I comma del DLgs n. 163/2006 alla stazione appaltante è precluso di sopperire, con l'integrazione, alla totale mancanza di un documento, in quanto, di norma, i criteri esposti ai fini dell'integrazione documentale riguardano semplici chiarimenti di un documento incompleto;
che, pertanto, l'omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione non può considerarsi alla stregua di un'irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa l'integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali (purché non sussistano incertezze generate dall'ambiguità di clausole della legge di gara: in tale contesto è appena il caso di osservare che l’asserita equivocità del contenuto dell’art. 9 del capitolato è affatto inconferente, in quanto certamente non precludeva la prestazione della cauzione provvisoria);
che, dunque, la richiesta di regolarizzazione non può essere formulata per permettere l'integrazione di documenti che, in base a previsioni univoche del bando - in presenza di una prescrizione chiara un'ammissione alla regolarizzazione costituirebbe violazione della par condicio fra i concorrenti -, avrebbero dovuto essere prodotti a pena di esclusione (CdS, V, 6.8.2012 n. 4518);
che la sentenza citata dalla ricorrente (CdS, III, 1.2.2012 n. 493) riguardava non già la totale mancanza di un documento, ma la sua incompletezza (oggetto della controversia era, infatti, l’esclusione dalla gara disposta dalla S.A. per carente prestazione della cauzione provvisoria), coerente, peraltro, con la successiva decisione 8.6.2012 n. 3393, ove “reputa il Collegio che la stazione appaltante abbia fatto un uso corretto e ragionevole del potere di integrazione di cui all’art. 46 del Codice, al cospetto di (auto)dichiarazioni non già del tutto mancanti ma, piuttosto, incomplete e, quindi, suscettibili di essere completate”;
che, dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni risulta corretta l’esclusione dalla gara dell’ATI ricorrente per mancata prestazione della cauzione provvisoria;
che, conseguentemente, la testè riscontrata correttezza dell’esclusione per il suddetto motivo è sufficiente per respingere il proposto gravame;


tratto dalla sentenza numero 1574 del 19 dicembre 2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

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