giovedì 20 dicembre 2012

necessità garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti

le previsioni della “lex specialis” vincolano non solo i concorrenti ma la stessa Amministrazione appaltante che non può fornirne, in corso di gara, un’interpretazione tale da violare il legittimo affidamento dei concorrenti e il fondamentale principio della “par condicio” (Cons. di St., sez. V, 28 maggio 2012, n. 3121).
- l’Amministrazione, e, per essa, la Commissione giudicatrice preposta all’esame della documentazione prodotta dai soggetti partecipanti alla procedura selettiva:
a) non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo disapplicarle neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva la possibilità di far luogo, nell’esercizio del potere di autotutela, all’annullamento del bando (Consiglio Stato, sez. V, 22 marzo 2010, n. 1652);
b) è tenuta ad applicarle in modo incondizionato, preciso e puntuale, atteso che il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde, per un verso, a esigenze pratiche di certezza e celerità e, per altro verso, alla necessità di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 3 aprile 2012, n. 1555; Cons. di St., sez. V, 23 maggio 2011, n. 3100; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 5 febbraio 2010, n. 1604).
Non ultima è la constatazione della rilevata incongruenza, secondo un’ottica comparativa delle offerte, tra la motivazione espressa per ogni valutazione (migliore quella relativa alla ricorrente) e il punteggio, poi, assegnato (più alto quello relativo alla controinteressata), dedotta con il quarto motivo di ricorso.
Appare pertanto evidente un difetto di motivazione peraltro connotata, per la parte espressa, da profili d’illogicità.
E’, altresì, fondato il quinto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole della violazione dei principi in materia di gare pubbliche per omessa indicazione, in alcuno dei verbali, delle cautele assunte per la custodia dei plichi contenenti le offerte.
Il Collegio aderisce a quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “è sufficiente che dalle risultanze processuali emerga che, per inosservanza di norme precauzionali, la documentazione di gara sia rimasta esposta al rischio di manomissione per ritenere invalide le operazioni di gara, senza che a carico dell’interessato possa configurarsi un onere - del resto impossibile da adempiere - di provare un concreto evento di danno (Cons. di St., sez. V, 21 maggio 2010, n. 3203 e 16 marzo 2011, n. 1617; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 5 maggio 2011, n. 818, Cons. di St., sez. V, 7 giugno 2012, n. 3351).
Ora, nel caso di specie, l’obbligo di cautela era particolarmente pregnante, atteso che la Commissione ha, in prima seduta, aperto la busta B contenente le offerte tecniche delle partecipanti senza procedere alla loro immediata valutazione, effettuandone, invece, l’esame nella seduta successiva, peraltro, contestualmente alla specificazione dei criteri motivazionali.
Quanto alla richiesta risarcitoria, il Collegio ritiene che l’annullamento degli atti della procedura nei termini sopra esplicitati costituisca, di per sé, satisfattivo risarcimento in forma specifica, obbligando, nella specie, la stazione appaltante alla riedizione della procedura di gara

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza   numero 1994 del  13 dicembre  2012 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

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