mercoledì 19 dicembre 2012

in tema di pubblicità negli appalti in economia

La procedura si è svolta nel vigore del codice appalti (d.lgs. n. 163/2006), che ha valore di ius superveniens rispetto al regolamento del CNR, e che prevale su di esso.
In materia di affidamenti in economia, l’art.125 d.lgs. n. 163/2006 impone il rispetto del principio di trasparenza, di cui costituisce espressione la pubblicità delle sedute di gara (Cons. St., ad. plen., 28 luglio 2011, n. 13), che costituisce, secondo la giurisprudenza, un principio applicabile anche alle procedure negoziate nei settori ordinari (Cons. St., sez. V, 4 marzo 2008 n. 901; Cons. St., sez. III, 3 marzo 2011 n. 1369).
L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che i principi di pubblicità e trasparenza che governano la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici si estendono anche alle procedure negoziate, con o senza previa predisposizione di bando di gara, e persino agli affidamenti in economia nella forma del cottimo fiduciario, in relazione sia ai settori ordinari che ai settori speciali di rilevanza comunitaria (Cons. St., ad. plen., 31 luglio 2012, n. 31).
Inoltre, anche quando il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si applica la pubblicità delle sedute per le attività preliminari, diverse dalla valutazione vera e propria delle offerte tecniche (Cons. St., ad. plen., 28 luglio 2011, n. 13; Id., 31 luglio 2012, n. 31).

tratto dalla decisione numero 6478 del 18 dicembre 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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