giovedì 13 dicembre 2012

importante, anche in presenza di un debito tributario,è la piena affidabilità e solidità finanziaria



in ordine alla rilevanza della pendenza di carichi tributari si è precisato che il giudizio sulla rilevanza di tali carichi va condotto previa analisi della specifica fonte europea (direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE, c.d. direttiva unica appalati) della norma portata dall’art. 38 sub g) cod. contratti.

La fonte comunitaria della norma di cui qui si invoca la corretta applicazione, all’art. 45 distingue le preclusioni soggettive alla partecipazione alle gare direttamente cogenti da quelle di facoltativa applicazione, tra le quali sono incluse le violazioni degli obblighi tributari, che pertanto abbisognano di un’attività istruttoria di accertamento della loro consistenza e rilevanza , non essendo suscettibili di automatica rilevanza impeditiva alla partecipazione alla gara.
La Ratio dell’art. 38 cod. contratti, deve ricercarsi in coerenza con la normativa comunitaria di cui costituisce specifica attuazione, e consiste pertanto nell’esigenza di garantire l’Amministrazione relativamente alla solvibilità e solidità finanziaria del soggetto col quale contrarre, come rilevato dal C. di Stato con la sent. n. 4928 del giorno 11/08/2009.

In quest’ottica, le pendenze tributarie definitivamente accertate a carico dell’impresa, devono essere comunque tali da non incidere oggettivamente sull’affidabilità e solidità finanziaria della singola impresa.
Rileva ulteriormente il Collegio che la norma portata dalla lett. g) dell’art. 38 più volte richiamato, nel testo vigente al momento dell’espletamento della gara de qua, non connota in termini di gravità le violazioni tributarie rilevanti al fine della non ammissione dell’impresa alla gara, con la conseguenza che il giudizio in ordine al rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte deve strutturarsi con un concreto accertamento della globale regolarità sul piano tributario del concorrente e non sul mero riscontro della sussistenza di singole omissioni.
I
n quest’ottica il diverso orientamento giurisprudenziale, invocato dal ricorrente, che riconosce alla norma (art. 38 lett. g) effetti automaticamente preclusivi si pone in contrasto con la ratio che sostiene l’art. 45 della Direttiva Unica Contratti di cui l’art. 38 è diretta attuazione nonché con i principi generali posti a garanzia della libera concorrenza e del maggior numero di operatori valutabili.

Nella corretta applicazione di tali principi sottesi alla norma di cui qui si protesta la violazione, la stazione appaltante, si può avvantaggiare anche delle offerte di quelle imprese che, pur avendo a proprio carico qualche pendenza tributaria, dimostrino comunque una piena affidabilità e solidità finanziaria.

Applicando i principi sopra enunciati (desunti dall’articolata richiamata giurisprudenza) al caso di specie è possibile rilevare che la stazione appaltante in presenza della dichiarazione resa dal RTI di cui è capogrupo la Soc. Coop. Soc. Controinteressata, di insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 sub. g) cod. contratti, pur a fronte della sussistenza di cartelle esattoriali a suo carico, ha ritenuto, facendo uso degli ampli poteri di valutazione di cui è titolare, di condividere la valutazione di non rilevanza del debito fiscale del concorrente(afferente in massima parte a tributi relativi alla tassa di smaltimento rifiuti) che peraltro ha provveduto ad eliderlo mediante il pagamento del dovuto prima che venissero a conclusine le operazioni di gara, fornendo così piena ed esaustiva prova della propria affidabilità economica e finanziaria.


tratto dalla sentenza numero 1738 del 6 luglio 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

Il raggruppamento contro interessato pertanto non andava automaticamente escluso a causa della sussistenza di cartelle esattoriali a proprio carico al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara de qua, sotto un primo profilo perché tale dichiarazione non va qualificata “falsa”, in quanto frutto della valutazione di non rilevanza delle sussistenti pendenze tributarie da parte del concorrente (in termini C. Stato, sez. II consultiva n. 3903 del 5/05/2011) e, sotto un ulteriore profilo, perché tale dichiarazione, finalizzata a comprovare l’affidabilità economica e finanziaria del concorrente, è suscettibile di verifica da parte dell’Amministrazione che in fase di accertamento avrebbe potuto riscontrare l’intervenuta estinzione dei debiti portati dalle sussistenti cartelle esattoriali prima dell’aggiudicazione della gara.
Dalla riscontrata infondatezza della prima censura esaminate scaturisce la legittimità dell’ammissione alla gara de qua del raggruppamentoo di cui è capogruppo la Coop. Soc. Controinteressata che, prima classificata, si è resa legittimamente aggiudicataria dell’appalto de quo.
Da ciò deriva la inammissibilità della seconda censura proposta avverso la mancata esclusione della soc. Coop. Controinteressata 3, seconda classificata, poiché da un eventuale accoglimento di essa nessun vantaggio trarrebbe la ricorrente, terza classificata, che manterrebbe comunque posizione deteriore rispetto al Raggruppamento legittimamente aggiudicatario.
Si esime, infine, il Collegio dall’esaminare il ricorso incidentale proposto dal raggruppamento legittimamente aggiudicatario, avverso l’ammissione alla gara de qua del ricorrente principale stante la evidente carenza di interesse alla sua definizione.
Conclusivamente il ricorso introduttivo va rigettato, riscontrata la infondatezza e la inammissibilità delle censure addotte.

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