in ordine alla rilevanza della pendenza di carichi tributari si
è precisato che il giudizio sulla rilevanza di tali carichi va condotto previa
analisi della specifica fonte europea (direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE, c.d.
direttiva unica appalati) della norma portata dall’art. 38 sub g) cod.
contratti.
La fonte comunitaria della norma di cui qui si invoca la
corretta applicazione, all’art. 45 distingue le preclusioni soggettive alla
partecipazione alle gare direttamente cogenti da quelle di facoltativa applicazione,
tra le quali sono incluse le violazioni degli obblighi tributari, che pertanto
abbisognano di un’attività istruttoria di accertamento della loro consistenza e
rilevanza , non essendo suscettibili di automatica rilevanza impeditiva alla
partecipazione alla gara.
La Ratio dell’art. 38 cod. contratti, deve ricercarsi in
coerenza con la normativa comunitaria di cui costituisce specifica attuazione,
e consiste pertanto nell’esigenza di garantire l’Amministrazione relativamente
alla solvibilità e solidità finanziaria del soggetto col quale contrarre, come
rilevato dal C. di Stato con la sent. n. 4928 del giorno 11/08/2009.
In quest’ottica, le pendenze tributarie definitivamente
accertate a carico dell’impresa, devono essere comunque tali da non incidere
oggettivamente sull’affidabilità e solidità finanziaria della singola impresa.
Rileva ulteriormente il Collegio che la norma portata dalla
lett. g) dell’art. 38 più volte richiamato, nel testo vigente al momento
dell’espletamento della gara de qua, non connota in termini di gravità le
violazioni tributarie rilevanti al fine della non ammissione dell’impresa alla
gara, con la conseguenza che il giudizio in ordine al rispetto degli obblighi
relativi al pagamento delle imposte deve strutturarsi con un concreto
accertamento della globale regolarità sul piano tributario del concorrente e
non sul mero riscontro della sussistenza di singole omissioni.
I
n quest’ottica il diverso orientamento giurisprudenziale,
invocato dal ricorrente, che riconosce alla norma (art. 38 lett. g) effetti
automaticamente preclusivi si pone in contrasto con la ratio che sostiene
l’art. 45 della Direttiva Unica Contratti di cui l’art. 38 è diretta attuazione
nonché con i principi generali posti a garanzia della libera concorrenza e del
maggior numero di operatori valutabili.
Nella corretta applicazione di tali principi sottesi alla norma
di cui qui si protesta la violazione, la stazione appaltante, si può
avvantaggiare anche delle offerte di quelle imprese che, pur avendo a proprio carico
qualche pendenza tributaria, dimostrino comunque una piena affidabilità e
solidità finanziaria.
Applicando i principi sopra enunciati (desunti dall’articolata
richiamata giurisprudenza) al caso di specie è possibile rilevare che la
stazione appaltante in presenza della dichiarazione resa dal RTI di cui è
capogrupo la Soc. Coop. Soc. Controinteressata, di insussistenza delle
condizioni di esclusione di cui all’art. 38 sub. g) cod. contratti, pur a
fronte della sussistenza di cartelle esattoriali a suo carico, ha ritenuto,
facendo uso degli ampli poteri di valutazione di cui è titolare, di condividere
la valutazione di non rilevanza del debito fiscale del concorrente(afferente in
massima parte a tributi relativi alla tassa di smaltimento rifiuti) che peraltro
ha provveduto ad eliderlo mediante il pagamento del dovuto prima che venissero
a conclusine le operazioni di gara, fornendo così piena ed esaustiva prova
della propria affidabilità economica e finanziaria.
tratto dalla sentenza
numero 1738 del 6 luglio 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania
Il raggruppamento contro interessato pertanto non andava
automaticamente escluso a causa della sussistenza di cartelle esattoriali a
proprio carico al momento della scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione alla gara de qua, sotto un primo profilo perché tale
dichiarazione non va qualificata “falsa”, in quanto frutto della valutazione di
non rilevanza delle sussistenti pendenze tributarie da parte del concorrente
(in termini C. Stato, sez. II consultiva n. 3903 del 5/05/2011) e, sotto un
ulteriore profilo, perché tale dichiarazione, finalizzata a comprovare
l’affidabilità economica e finanziaria del concorrente, è suscettibile di
verifica da parte dell’Amministrazione che in fase di accertamento avrebbe
potuto riscontrare l’intervenuta estinzione dei debiti portati dalle
sussistenti cartelle esattoriali prima dell’aggiudicazione della gara.
Dalla riscontrata infondatezza della prima censura esaminate
scaturisce la legittimità dell’ammissione alla gara de qua del raggruppamentoo
di cui è capogruppo la Coop. Soc. Controinteressata che, prima classificata, si
è resa legittimamente aggiudicataria dell’appalto de quo.
Da ciò deriva la inammissibilità della seconda censura proposta
avverso la mancata esclusione della soc. Coop. Controinteressata 3, seconda
classificata, poiché da un eventuale accoglimento di essa nessun vantaggio
trarrebbe la ricorrente, terza classificata, che manterrebbe comunque posizione
deteriore rispetto al Raggruppamento legittimamente aggiudicatario.
Si esime, infine, il Collegio dall’esaminare il ricorso
incidentale proposto dal raggruppamento legittimamente aggiudicatario, avverso
l’ammissione alla gara de qua del ricorrente principale stante la evidente
carenza di interesse alla sua definizione.
Conclusivamente il ricorso introduttivo va rigettato,
riscontrata la infondatezza e la inammissibilità delle censure addotte.
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