non vi è dubbio che
le clausole consentono la partecipazione alla gara a un raggruppamento
temporaneo anche se i requisiti ivi richiesti sono posseduti dalla sola
mandataria.
nel
caso di specie il necessario possesso della certificazione ISO 14001 non appare
richiesta in capo tanto alla mandataria quanto alla mandante del costituendo R.
T. I., apparendo quindi sufficiente a soddisfare le previsioni del disciplinare
il possesso della certificazione medesima da parte della capogruppo mandataria
in mancanza di una
espressa e diversa previsione della legge di gara, pare da preferirsi una
interpretazione che valorizzi la funzione di ampliamento delle possibilità
concorrenziali attraverso una partecipazione alle gare pubbliche più ampia
possibile, obiettivo che si raggiunge consentendo di sommare tra loro i
requisiti di capacità tecnica posseduti dalle singole imprese partecipanti ad
un R. T. I., ove a ciò non ostino previsioni di legge specifiche
l'istituto del R.
T. I. mira a garantire una maggiore concorrenza, attraverso l'unione delle
risorse organizzative, personali e finanziarie da parte di più imprese.
E' evidente, quindi, che tale essenziale funzione verrebbe
sostanzialmente compromessa laddove ciascuna impresa, in via autonoma, fosse
costretta a possedere tutti i requisiti per l'esecuzione del servizio.
L'aggregazione in R. T. I. risponde, in altri termini, ad una
ratio "pro-concorrenziale", ovvero all'intento di consentire a più
imprese di presentare un'offerta unitaria in gare d'appalto alle quali,
altrimenti, non sarebbero in grado di partecipare per mancanza di requisiti
tecnici e finanziari o per eccessivo rischio.
Nello specifico, va poi rilevato che quando il disciplinare di
gara ha inteso distinguere la posizione della società mandataria da quella
delle mandanti lo ha fatto espressamente, mentre nelle ipotesi in cui ha
ritenuto non necessario ricollegare il possesso di un determinato requisito a
tutte le imprese rientranti nel R. T. I. nulla ha previsto in tal senso,
risultando indifferente quale soggetto tra le imprese raggruppate debba
possedere il suddetto requisito.
Parimenti, altre disposizioni del disciplinare, anch’esse
dedicate al possesso di certificati, attestati e dichiarazioni relative alla
qualità ed al rispetto dell’ambiente, indicavano espressamente che, in caso di
R. T. I., sarebbe stato sufficiente il possesso degli stessi da parte di una
sola delle società costituenti il R. T. I. medesimo.
Così il punto 10) del disciplinare di gara, relativo alla
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000, prevede che “in caso di R. T.
I. tale requisito è richiesto per la capogruppo”.
In nessuna di queste, infatti, si fa menzione espressa di quale
soggetto debba possedere tali requisiti quando la partecipazione alla gara
avvenga in forma di raggruppamento di imprese.
Così, in assenza di una specificazione, si deve intendere che
per il disciplinare non rileva chi tra le imprese raggruppate possegga il
requisito in questione.
In altri termini, l'Amministrazione ha chiaramente operato nel
disciplinare una graduazione dell'importanza dei requisiti di partecipazione e
in relazione a ciò ha, in modo esplicito, indicato lo specifico soggetto che li
deve possedere.
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