giovedì 13 dicembre 2012

è sufficiente che la certificazione iso 14001 sia posseduta dalla mandataria



non vi è dubbio che le clausole consentono la partecipazione alla gara a un raggruppamento temporaneo anche se i requisiti ivi richiesti sono posseduti dalla sola mandataria.


nel caso di specie il necessario possesso della certificazione ISO 14001 non appare richiesta in capo tanto alla mandataria quanto alla mandante del costituendo R. T. I., apparendo quindi sufficiente a soddisfare le previsioni del disciplinare il possesso della certificazione medesima da parte della capogruppo mandataria

in mancanza di una espressa e diversa previsione della legge di gara, pare da preferirsi una interpretazione che valorizzi la funzione di ampliamento delle possibilità concorrenziali attraverso una partecipazione alle gare pubbliche più ampia possibile, obiettivo che si raggiunge consentendo di sommare tra loro i requisiti di capacità tecnica posseduti dalle singole imprese partecipanti ad un R. T. I., ove a ciò non ostino previsioni di legge specifiche

l'istituto del R. T. I. mira a garantire una maggiore concorrenza, attraverso l'unione delle risorse organizzative, personali e finanziarie da parte di più imprese.


E' evidente, quindi, che tale essenziale funzione verrebbe sostanzialmente compromessa laddove ciascuna impresa, in via autonoma, fosse costretta a possedere tutti i requisiti per l'esecuzione del servizio.
L'aggregazione in R. T. I. risponde, in altri termini, ad una ratio "pro-concorrenziale", ovvero all'intento di consentire a più imprese di presentare un'offerta unitaria in gare d'appalto alle quali, altrimenti, non sarebbero in grado di partecipare per mancanza di requisiti tecnici e finanziari o per eccessivo rischio.

Nello specifico, va poi rilevato che quando il disciplinare di gara ha inteso distinguere la posizione della società mandataria da quella delle mandanti lo ha fatto espressamente, mentre nelle ipotesi in cui ha ritenuto non necessario ricollegare il possesso di un determinato requisito a tutte le imprese rientranti nel R. T. I. nulla ha previsto in tal senso, risultando indifferente quale soggetto tra le imprese raggruppate debba possedere il suddetto requisito.

Parimenti, altre disposizioni del disciplinare, anch’esse dedicate al possesso di certificati, attestati e dichiarazioni relative alla qualità ed al rispetto dell’ambiente, indicavano espressamente che, in caso di R. T. I., sarebbe stato sufficiente il possesso degli stessi da parte di una sola delle società costituenti il R. T. I. medesimo.

Così il punto 10) del disciplinare di gara, relativo alla certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000, prevede che “in caso di R. T. I. tale requisito è richiesto per la capogruppo”.


In nessuna di queste, infatti, si fa menzione espressa di quale soggetto debba possedere tali requisiti quando la partecipazione alla gara avvenga in forma di raggruppamento di imprese.
Così, in assenza di una specificazione, si deve intendere che per il disciplinare non rileva chi tra le imprese raggruppate possegga il requisito in questione.
In altri termini, l'Amministrazione ha chiaramente operato nel disciplinare una graduazione dell'importanza dei requisiti di partecipazione e in relazione a ciò ha, in modo esplicito, indicato lo specifico soggetto che li deve possedere.

passaggio tratto dalla decisione numero 4062 del 10 luglio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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