giovedì 13 dicembre 2012

annullamento di aggiudicazione per reato infortunistico non dichiarato in sede di offerta



legittimo annullamento di aggiudicazione_con escussione della relativa cauzione provvisoria_per mancata dichiarazione dell’aggiudicatario di un omicidio colposo con violazione delle norme a tutela dei lavoratori nei confronti degli infortuni



Il punto decisivo che rende legittimo l’operato del Rettore dell’Università resistente, è la mancata indicazione dell’esistenza di un precedente penale a carico dell’amministratore della ricorrente.

Al di là delle considerazioni anodine contenute nel ricorso, la falsa attestazione della mancanza di reati da segnalare ex art. 38 D.lgs. 163\06 è di per sé ragione sufficiente per determinare l’esclusione di una ditta dalla gara di appalto e se, come nel caso di specie, scoperta successivamente, per giustificare l’annullamento dell’aggiudicazione.( si veda ex multis Consiglio di Stato 4905/2009 e 9324/2010 ).


Peraltro il reato per cui l’amministratore era stato condannato, seppur con sentenza di applicazione della pena, è assolutamente rilevante per le finalità del Codice degli Appalti.

Si tratta, infatti, di un omicidio colposo con violazione delle norme a tutela dei lavoratori nei confronti degli infortuni, la cui pertinenza rispetto alla aggiudicazione di appalti finalizzati alla manutenzione di due distinti complessi edilizi dell’Università di Siena è inequivocabile.

A fronte di una condotta siffatta, ogni distinzione su quale doveva essere il contenuto delle dichiarazioni negli allegati al bando è superflua. La commissione di gara doveva essere messa in condizione di valutare l’esistenza del reato per poter stabilire se esso era ostativo o meno ai fini della partecipazione alla gara.

Dal momento che ciò non è avvenuto, l’esclusione era conseguenza necessitata; essendosi l’Università accorta dell’esistenza della condanna solo in sede di verifica della documentazione, l’atto di autotutela impugnato era doveroso.


Tratto dalla sentenza numero 1283 del 6 lugli 2012 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze

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