legittimo annullamento di aggiudicazione_con escussione della
relativa cauzione provvisoria_per mancata dichiarazione dell’aggiudicatario di
un omicidio colposo con violazione delle norme a tutela dei lavoratori nei
confronti degli infortuni
Il punto decisivo che rende legittimo l’operato del Rettore
dell’Università resistente, è la mancata indicazione dell’esistenza di un
precedente penale a carico dell’amministratore della ricorrente.
Al di là delle considerazioni anodine contenute nel ricorso, la
falsa attestazione della mancanza di reati da segnalare ex art. 38 D.lgs.
163\06 è di per sé ragione sufficiente per determinare l’esclusione di una
ditta dalla gara di appalto e se, come nel caso di specie, scoperta
successivamente, per giustificare l’annullamento dell’aggiudicazione.( si veda
ex multis Consiglio di Stato 4905/2009 e 9324/2010 ).
Peraltro il reato per cui l’amministratore era stato
condannato, seppur con sentenza di applicazione della pena, è assolutamente
rilevante per le finalità del Codice degli Appalti.
Si tratta, infatti, di un omicidio colposo con violazione delle
norme a tutela dei lavoratori nei confronti degli infortuni, la cui pertinenza
rispetto alla aggiudicazione di appalti finalizzati alla manutenzione di due
distinti complessi edilizi dell’Università di Siena è inequivocabile.
A fronte di una condotta siffatta, ogni distinzione su quale
doveva essere il contenuto delle dichiarazioni negli allegati al bando è
superflua. La commissione di gara doveva essere messa in condizione di valutare
l’esistenza del reato per poter stabilire se esso era ostativo o meno ai fini
della partecipazione alla gara.
Dal momento che ciò non è avvenuto, l’esclusione era
conseguenza necessitata; essendosi l’Università accorta dell’esistenza della
condanna solo in sede di verifica della documentazione, l’atto di autotutela
impugnato era doveroso.
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