Per quanto riguarda il
dimezzamento della cauzione provvisoria deve ribadirsi che, come affermato
dall’Autorità di vigilanza nella deliberazione n. 11 del 2003, sono idonee a
far conseguire il beneficio della riduzione le certificazioni di qualità che si
riferiscono agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso.
Come chiarito dalla
giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, la certificazione di qualità non
riguarda il servizio o il prodotto finale erogato dall’impresa, quanto
piuttosto la qualità dei processi operativi di questa considerati nel loro
complesso. (cfr. C.G.A. n. 511 del 2012).
tratto dalla decisione numero 652
del 18 luglio 2012 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana
Del resto l’art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 34 del 2000 (come oggi
l’art. 63 comma 2 del D.P.R. n. 207 del 2010) prevede che “La certificazione
del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli
elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si
intendono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con
riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.”.
si legga anche
decisione numero 511 dell’ 1 giugno 2012
pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
La certificazione di qualità non riguarda quindi
il servizio o il prodotto finale erogato dall’impresa, quanto piuttosto la
qualità dei processi operativi di questa considerati nel loro complesso
Con il secondo
motivo l’appellante deduce che la
ricorrente originaria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara non avendo
dichia-rato il motivo in base al quale aveva versato una cauzione provvisoria
dimezzata.
In ogni caso dal punto di vista sostanziale la CONTROINTERESSATA
Costruzioni non poteva ridurre la cauzione in quanto la
attestazione di qualità da essa posseduta concerne un ambito di lavori estraneo
a quello oggetto dell’appalto.
Il mezzo non è fondato.
Per quanto riguarda l’aspetto formale, la
normativa primaria all’epoca vigente nella Regione Siciliana e richiamata dal
bando non subordinava il dimezzamento della cauzione da parte delle Imprese
certificate ad apposita “segnalazione” in sede di offerta, richiesta inve-ce
dall’art. 75 comma 7 del codice degli appalti.
D’altra parte nel caso all’esame il disciplinare
nulla disponeva di talchè deve concludersi che la appellata ben poteva
esercitare la facoltà di riduzione della cauzione allegando all’offerta la
certificazio-ne di qualità.
Per quanto riguarda la questione sostanziale, si
precisa in fatto che la
CONTROINTERESSATA è qualificata per la categoria OG6
(richiesta dal bando) ma anche per la categoria OG3 alla quale sembra riferirsi
la certificazione di qualità prodotta in gara dall’impresa.
Tratto dalla decisione numero 511 dell’ 1 giugno
2012 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Ciò premesso, l’appellante richiama un indirizzo
giurispruden-ziale (cfr. T.A.R. Campania I sez. n. 8841 del 2005) secondo cui
ai fini del dimezzamento della cauzione deve esservi corrispondenza tra la
categoria prevalente dei lavori in gara e quella cui si riferisce la
certi-ficazione.
Secondo questo Collegio, che condivide il
diverso avviso espres-so dall’Autorità di vigilanza con deliberazione n. 11 del
2003, sono invece idonee a far conseguire il beneficio della riduzione le
certifica-zioni di qualità che si riferiscono agli aspetti gestionali
dell’impresa nel suo complesso.
Come è noto la certificazione ISO fa riferimento
a norme stan-dard internazionali, estese ed armonizzate in Italia dall’UNI, le
quali definiscono le caratteristiche minime di un sistema di gestione della
qualità dei processi aziendali.
La certificazione di qualità non riguarda quindi
il servizio o il prodotto finale erogato dall’impresa, quanto piuttosto la
qualità dei processi operativi di questa considerati nel loro complesso.
In tal senso del resto l’art. 4 comma 2 del
D.P.R. n. 34 del 2000 (come oggi l’art. 63 comma 2 del D.P.R. n. 207 del 2010)
prevede che “La certificazione del sistema di qualità aziendale e la
dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati
del siste-ma di qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali
dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie
e classifiche.”.
Ed in effetti sul piano empirico non può non
rilevarsi che – in un contesto in cui la certificazione di qualità è
presupposto della quali-ficazione – la CONTROINTERESSATA
si è qualificata (oltre che per OG3) anche per OG6 pur possedendo una
certificazione di qualità riferita alla OG3 (costru-zione di strade).
In difetto di espressa diversa previsione
contenuta nel bando la appellata poteva quindi fruire del beneficio del
dimezzamento della cauzione provvisoria.
Deve in conclusione pertanto confermarsi
l’infondatezza del ri-corso incidentale.
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