i reati commessi per la violazione della normativa in materia
di sicurezza del lavoro non sono certamente da escludere dal novero delle
ipotesi delittuose che possono influire sulla moralità professionale di una
impresa.
Ma ciò non può significare che qualsiasi infrazione alla
normativa in materia sia da considerare di per sé ostativa alla partecipazione
alle gare, poiché tale categoria di reati non è equivalente ai reati in materia
di criminalità organizzata, corruzione, frode o riciclaggio, per cui non si
giustifica alcun automatismo nell’applicazione della misura espulsiva dalla
procedura concorsuale.
la stazione appaltante è tenuta a valutare la condotta del
concorrente, tenendo conto di molteplici aspetti quali quelli soggettivi,
temporali, relazionali per verificare la sua professionalità per come nel tempo
si è manifestata, dovendo dare specifico conto delle risultanze di tale
apprezzamento nella motivazione della propria determinazione
L’art. 38, co. 1, lett. c), del codice dei contratti pubblici,
regolante i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure
di affidamento degli appalti pubblici, contempla l’esclusione nei confronti di
imprese aventi tra gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
soggetti nei confronti dei quali sussiste una pronuncia penale di condanna
passata in giudicato “per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale” ovvero “per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18”.
Tale disposizione contempla, dunque, casi nei quali la
sussistenza di alcuni reati comporta, come atto vincolato, l’esclusione automatica
dalle gare e casi in cui l’esclusione presuppone una valutazione discrezionale
circa l’affidabilità in concreto dell’impresa in relazione alla incidenza della
condanna per altri reati sulla moralità professionale del concorrente.
L’ambito dell’apprezzamento discrezionale si riferisce
essenzialmente alla “gravità” del reato in danno dello Stato o della Comunità.
Orbene è stato chiarito dalla giurisprudenza che i reati
commessi per la violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro
non sono certamente da escludere dal novero delle ipotesi delittuose che
possono influire sulla moralità professionale di una impresa. Ma ciò non può
significare che qualsiasi infrazione alla normativa in materia sia da
considerare di per sé ostativa alla partecipazione alle gare, poiché tale
categoria di reati non è equivalente ai reati in materia di criminalità
organizzata, corruzione, frode o riciclaggio, per cui non si giustifica alcun
automatismo nell’applicazione della misura espulsiva dalla procedura concorsuale.
Ne consegue che la stazione appaltante è tenuta a valutare caso
per caso, in concreto, l’incidenza della condanna inflitta all’esponente
aziendale sull’affidabilità del concorrente in relazione all’appalto che forma
oggetto della gara.
Tale è del resto il senso delle statuizioni della decisione
richiamata nel parere legale acquisito a sostegno della determinazione adottata
(cfr. TAR Lazio, sez. III, 7/9/2011, n. 7143), dalla quale questo collegio non
ha ragione di discostarsi.
Nella citata sentenza si afferma che:
- “la giurisprudenza ha interpretato la incidenza sulla
moralità professionale, nel senso della rilevanza dell'interesse
dell'amministrazione a non contrarre obbligazioni con soggetti che non
garantiscano adeguata moralità professionale in relazione al tipo di contratto
oggetto della gara”;
- “il requisito della moralità professionale richiesto per la
partecipazione alle gare pubbliche di appalto è stato considerato mancante
nell'ipotesi di commissione di un reato specifico connesso al tipo di attività
che il soggetto deve svolgere (cfr. Cons. St., sez. V, 12/4/2007 n. 1723)”;
- anche la nozione di gravità del reato deve essere valutata
non in relazione alla considerazione penalistica del reato, ma all'interesse
dell'amministrazione al corretto adempimento delle obbligazioni oggetto del
contratto”;
- “ne deriva che la gravità del reato, ai sensi dell'art. 38,
non è esclusa dalla lieve pena edittale prevista nella fattispecie penale o
dalla natura contravvenzionale del reato” (cfr. Cons. St., sez. VI, 4/6/2010 n.
3560);
- “la gravità del reato anche deve essere valutata in relazione
alla incidenza del reato sulla moralità professionale; il contenuto del
contratto oggetto della gara assume allora importanza fondamentale al fine di
apprezzare il grado di "moralità professionale" del singolo
concorrente”.
Alla luce di tali considerazioni si è ritenuto che la condanna
per violazione alla normativa antinfortunistica possa essere apprezzata in una
gara avente ad oggetto la realizzazione di lavori pubblici, così come, ad
esempio, la condanna per la violazione delle norme sulla disciplina igienica
della produzione e della vendita di sostanze alimentari potrebbe avere una
qualche rilevanza rispetto alla gara per un servizio di ristorazione. Ma è da escludere
che siffatte condanne debbano avere rilevanza quale che sia in concreto
l’oggetto della gara, cosicché una condanna relativa alla disciplina sugli
infortuni sul lavoro condizioni la selezione per un servizio di ristorazione e
viceversa una condanna relativa alla disciplina alimentare acquisisca
significato per un servizio di manutenzione stradale.
Sennonché il provvedimento impugnato ed il parere che sorregge
la determinazione si limitano ad osservare che la violazione di norme sulla
sicurezza dei lavoratori incide sulla moralità professionale e che la gravità
del reato non è esclusa dalla lieve entità della pena o dalla natura
contravvenzionale del reato, poiché la relativa nozione va valutata non in
relazione alla considerazione penalistica del reato ma all’interesse della
stazione appaltante al corretto adempimento delle obbligazioni.
Tali considerazioni, per quanto siano condivisibili, non
risultano completamente esaustive ai fini dell’emanazione di un provvedimento
di esclusione.
Infatti la stazione appaltante è tenuta a valutare la condotta
del concorrente, tenendo conto di molteplici aspetti quali quelli soggettivi,
temporali, relazionali per verificare la sua professionalità per come nel tempo
si è manifestata, dovendo dare specifico conto delle risultanze di tale
apprezzamento nella motivazione della propria determinazione (cfr. Cons. St.,
sez. V, 26/7/2010, n. 4874).
Nella specie nessun apprezzamento è stato operato, in concreto,
sulla gravità dei fatti che hanno condotto all’accertamento di responsabilità
penale in relazione all’oggetto del contratto per il cui affidamento è stata
bandita la gara e, quindi, sull’influenza nel caso specifico della condanna
sull’affidabilità del concorrente.
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