domenica 8 luglio 2012

escussione della cauzione e situazioni di diritto soggettivo_giudice ordinario

Il ricorso avverso un’ escussione di una cauzione per esportazione deve essere proposto davanti al giudice civile


impugna il provvedimento con il quale l’allora Amministrazione del Commercio con l’Estero ha disposto l’incameramento della cauzione prestata ai fini di un concesso provvedimento di autorizzazione all’esportazione di vini, nella misura del 60% di quanto prestato, per non avere la ricorrente restituito il titolo nel termine di due mesi dalla sua utilizzazione, secondo quanto previsto dai Regolamenti comunitari.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale l'importatore, adducendo causa di forza maggiore o, come nel caso, in tutto equivalente, disguidi dell'amministrazione, contesti l'incameramento della cauzione prestata per il rilascio di certificato all' esportazione, trattandosi di questione che coinvolge posizioni di diritto soggettivo in materia sottratta alla discrezionalità della pubblica amministrazione. Del resto, la forza maggiore, e a maggior ragione, il verificarsi di disguidi postali e di ricezione da parte dell'organizzazione burocratica (assimilabili alla forza maggiore, sotto il profilo della non imputabilità all'interessato del mancato assolvimento dell'obbligo di produzione documentale), costituiscono un evento obiettivo, la cui individuazione non avviene attraverso un apprezzamento con margini di discrezionalità amministrativa, risolvendosi nella constatazione dell'esistenza di un fatto precisamente connotato dall'ordinamento giuridico, ancorché abbisognevole di verifica caso per caso, a fronte della quale non vi è degradazione della pretesa dell'interessato, bensì un vero e proprio diritto soggettivo, da far valere mediante prova della sussistenza del fatto stesso. (C. Stato, sezione VI, 21 settembre 2006, n. 5551.)

Anche una risalente pronuncia del giudice della giurisdizione, proprio nella sede competente, ha avuto modo di enunciare il discrimen della giurisdizione in subiecta materia e dal quale neppure allo stato attuale è consentito di derogare: “Qualora l'esportatore di sfarinati di grano duro verso Paesi extracomunitari, che sia stato ammesso al cosiddetto regime di prefinanziamento, previa cauzione per importo corrispondente maggiorato del 20 per cento, e che, non avendo effettuato l'esportazione, abbia ricevuto da parte dell'Amministrazione finanziaria l'ordine di restituzione della somma ricevuta con pagamento della relativa maggiorazione, insorga contro tale ordine, nella parte in cui neghi la presenza di causa di forza maggiore quale ragione di esonero dalla maggiorazione medesima, ed altresì insorga contro la reiezione dell'istanza di sospensione della riscossione, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo alla prima delle indicate domande, in quanto essa investe, alla stregua della disciplina comunitaria (regolamenti n. 565 del 1980, n. 798 del 1980, n. 2220 del 1985), posizioni di diritto soggettivo, in materia sottratta a discrezionalità della pubblica amministrazione, mentre deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione, con riguardo alla seconda domanda, in carenza di una previsione normativa di tutela avverso gli atti esecutori dell'autorità nazionale in tema di esazione di penalità contemplate dall'ordinamento comunitario. (Cassazione sezioni Unite, 26 agosto 1991, n. 9129).

E pure se la vicenda viene riguardata sotto il profilo del procedimento di rilascio della autorizzazione di esportazione pare non sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte in ordine alla emanazione di atti ampliativi della sfera giuridica degli interessati quali sono, ad esempio, l’attribuzione di contributi o di finanziamenti pubblici, la fase pubblicistica del procedimento, dalla quale scaturiscono cioè gli interessi legittimi che incardinano nel nostro ordinamento la giurisdizione del giudice amministrativo, cessa con l’adozione del provvedimento favorevole all’interessato; nel mentre una volta che l’atto ampliativo della sfera giuridica o, come è in questo caso, l’atto che rimuove un limite legale all’esercizio dell’attività di esportazione, sia stato rilasciato e l’attività possa avere luogo insorgono posizioni di diritto soggettivo che comportano l’incardinamento della giurisdizione del giudice ordinario.

Quella amministrativa rientra, invece, allorquando il beneficiario, vede restringersi la propria sfera giuridica per l’effetto di provvedimenti di autotutela, dei quali eccepisca l’inesistenza oppure il difetto dei presupposti per il corretto esercizio di tale potere, venendo quindi in auge posizioni di interesse legittimo oppositivo, che anch’esse incardino la giurisdizione del giudice amministrativo.

Ma nel caso in esame non rientra una tale fattispecie, avendo il provvedimento esaminato per oggetto l’incameramento della cauzione e non la revoca o l’annullamento della rilasciata autorizzazione all’esportazione, nei confronti dei quali avrebbero semmai rilievo i vizi del procedimento posti in risalto da parte ricorrente per contestare la opposta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Oltre tutto va posto pure in risalto che, ancorché il disposto incameramento della cauzione costituisca un atto di restrizione della sfera giuridica dell’interessata società, che quindi secondo la norma principe sul procedimento amministrativo abbisognerebbe di accurate garanzie partecipative, trovandoci in presenza di attività vincolata, così come disciplinata dai Regolamenti comunitari, scarso rilievo tale garanzia assumerebbe, non rimanendo in capo all’amministrazione alcun margine di discrezionalità. (cfr. C.G.A. per la Sicilia, 17 gennaio 2012, n. 60).

Passaggio tratto dalla sentenza numero 5516 del 15 giugno 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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