venerdì 21 settembre 2012

non vi è responsabilità precontrattuale se si sospende la gara prima del termine scadenza offerte

La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento neppure sotto il profilo della dedotta responsabilità precontrattuale, prospettata dall’appellante ex art. 1337 c.c.

per aver l’amministrazione appaltante ingenerato un ragionevole ed incolpevole affidamento nella conclusione del procedimento di gara e nella successiva aggiudicazione dell’appalto.

Giova rilevare che, in linea di principio, i doveri di correttezza e buona fede, di cui è espressione l’art. 1337 c.c., nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, consistono nell’obbligo di rendere al partecipante alla gara in modo completo e tempestivo tutte le informazioni necessarie e sufficienti a salvaguardare la sua posizione, circa fatti o sulla rinnovata valutazione dell’interesse pubblico alla gara, che possano far ipotizzare fondatamente la revoca dei relativi atti, in modo da impedire che si consolidi un ragionevole ed incolpevole affidamento sulla invece incerta conclusione del procedimento (C.d.S., sez. VI, 2 settembre 2011, n. 4921; 5 settembre 2011, n. 5002).

Sennonché nel caso in esame non solo l’amministrazione appaltante con la ricordata delibera di giunta comunale n. 804 del 21 novembre 2003 aveva disposto la sospensione della gara d’appalto indetta con la precedente delibera n. 541 del 7 agosto 2003 per l’affidamento della gestione del servizio calore degli immobili comunali, prima ancora che scadesse il termine per la presentazione delle offerte (termine fissato per il 24 novembre 2003), informandone tempestivamente in pari data la società appellante (giusta nota prot. n. 68350 del 21 novembre 2003), così che alcun legittimo e ragionevole affidamento può essersi ingenerato circa la conclusione del procedimento di gara e tanto meno sull’aggiudicazione della stessa (revocata con la delibera n. 857 del 10 dicembre 2003), per quanto i presunti comportamenti fonte di responsabilità precontrattuale finiscono sostanzialmente con il coincidere con quelli (o quanto meno ne costituiscono la fonte diretta) che hanno determinato la illegittimità della ricordata delibera di revoca, annullata con la sentenza impugnata, fatti in relazione ai quali non è stato rinvenuto sussistente il profilo soggettivo della responsabilità dell’amministrazione (sul punto si rinvia a quanto esposto sub 4.1.).



a cura di Sonia Lazzini
passaggio tratto dalla decisione numero 4894 del 14 settembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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