venerdì 19 ottobre 2012

sussite la piena discrezionalità della stazione appaltante nel mantenere efficace il contratto

L’Amministrazione infatti potrebbe ritenere più conveniente per l’interesse pubblico mantenere efficace un rapporto contrattuale ancorché instaurato su una procedura viziata

ATTENZIONE: SIAMO SICURI CHE IN QUESTO CASO LE POLIZZE SIANO OPERANTI???????????


SICURAMENTE NON QUELLA DEL PROGETTISTA

<< La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
a)                  l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere
b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;



ai sensi dell’art. 122 c.p.a. il giudice che annulla una aggiudicazione può dichiarare inefficace il contratto d’appalto già stipulato solo se il ricorrente vittorioso (ed automatico nuovo aggiudicatario) ha titolo a subentrarvi e mai dunque, per espressa previsione legale, allorchè il vizio riscontrato comporti la necessità di rinnovare integralmente la gara.
Nel caso all’esame la tipologia del vizio riscontrato nell’atto presupposto ed il suo intervenuto annullamento imponevano evidentemente la rinnovazione della gara, perchè bandita in applicazione di un Piano generale illegittimo, e precludevano quindi la dichiarazione di inefficacia del contratto da parte del giudice avanti al quale gli atti della procedura erano stati impugnati.
Il fatto che le citate decisioni non abbiano dichiarato l’inef-ficacia del contratto non imponeva però all’amministrazione – come erroneamente sostiene la ricorrente – di considerarlo valido ed efficace, dandovi regolare esecuzione.
         L’assenza di declaratoria di inefficacia da parte del giudice non priva infatti il Comune del potere di ricavare in via di autotutela le conseguenze derivanti dall’annullamento dell’aggiudicazione e quindi valutare se mantenere o meno l’efficacia del contratto.
Invero la riserva dell’art. 122 che esclude la declaratoria di i-nef-ficacia con riferimento ai vizi che comportano l’obbligo di rinnovare la gara costituisce un limite al potere dispositivo del giudice ma non al potere di autotutela dell’Amministrazione.
L’Amministrazione infatti potrebbe ritenere più conveniente per l’interesse pubblico mantenere efficace un rapporto contrattuale ancorché instaurato su una procedura viziata (specie se per motivi tecnici od economici non fosse conveniente interrompere una fase esecutiva già iniziata). D’altra parte, ed in alternativa, l’Amministrazione, in base ad un prudente bilanciamento degli interessi, e specie ove ciò non comporti controindicazioni per l’interesse pubblico, potrebbe ritenere più rispondente a quest’ultimo reiterare ab imis la procedura.
Quindi, nella specie, la P.A. rifiutandosi di considerare tuttora efficace il contratto non ha in alcun modo violato il giudicato, ma, nell’ambito dei propri poteri, ed in assenza – ripetesi – di una declaratoria di inefficacia, ha effettuato la scelta di farne propri gli effetti demolitori (annullamento dell’aggiudicazione) e conformativi (necessità di ripetizione della gara sulla base di un Piano legittimamente appro-vato) da esso derivanti

passaggio tratto dalla decisione  numero 781 del 18 settembre 2012 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

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