venerdì 23 novembre 2012

obbligo rispetto dei principi fondamentali europei anche per gli appalti sottosoglia

si tratti di una gara sotto soglia, la quale peraltro, secondo una costante giurisprudenza, deve comunque rispondere ai principi comunitari e nazionali in materia

va ribadito che trattandosi di gara sotto soglia la stazione appaltante era vincolata unicamente al rispetto dei principi europei, tutti seguiti nella fattispecie, ma poteva scegliere le modalità di gara e quindi adottare liberamente il metodo del dialogo competitivo. Tra l'altro tale scelta si giustifica sulla base dell'esito negativo della precedente gara nonché in relazione alla tipologia del tutto peculiare del servizio

nella procedura sotto soglia di dialogo competitivo le disposizioni di dettaglio concernenti le gare sopra soglia non devono essere applicate pedissequamente, a condizione che i principi europei vadano sempre rispettati.
per gli appalti sottosoglia la Corte di Giustizia e il Consiglio di Stato hanno ripetutamente affermato che si applicano le norme fondamentali del Trattato CE relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, nonché il principio generale di non discriminazione.
La giurisprudenza comunitaria ha sempre sottolineato la necessità del rispetto dei principi di trasparenza e dei principi fondamentali anche per gli appalti sottosoglia (cfr. Corte di Giustizia CE 7\12\2000 in c-324\98; Corte Giustizia CE Sez. 4^, 15 maggio 2003, in cause riunite C-147/06 Secap e C-148/06, Santorso ed altre).
Che le gare sottosoglia a economia siano soggette unicamente ai principi generali desumibili dall'ordinamento con riferimento alle procedure di evidenza pubblica, è stato rimarcato da T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-ter, 6 novembre 2009, n. 10880 confermata da Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6929 e da T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 luglio 2009, n. 1942 (sentenza, quest'ultima, relativa ad un’ipotesi di cottimo fiduciario).
In tal senso depone l'attuale art. 125 dlgs n. 163/2006 in tema di "Lavori, servizi e forniture in economia".
Invero, come rilevato in giurisprudenza (cfr. TAR Liguria, sez. II, 28/05/2008 n. 1132) la disciplina introdotta dal codice dei contratti in attuazione delle direttive comunitarie ha esteso i principi fondamentali in materia anche ai contratti esclusi, compresi i cc.dd. sottosoglia . Infatti, l'art. 27 d.lgs. 163/2006 stabilisce che "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.".
Tale norma va letta alla luce dell'art. 133 (materie di giurisdizione esclusiva) del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, secondo cui "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: ....le controversie: 1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative..."
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza   numero 420 del  15 novembre  2012 pronunciata dal Tar Friuli Venenzia Giulia, Trieste

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