Ma – per la formazione di un vincolo contrattuale - deve seguire l’aggiudicazione, al fine della verifica del possesso dei requisiti, e solo successivamente la stipulazione_quindi verrà richiesta una nuova cauzione provvisoria
L’art. 140 prevede la facoltà per la stazione appaltante, dopo che l’originaria aggiudicazione e la stipulazione del contratto sono venute meno per ragioni tassativamente indicate dal medesimo art. 140 (tra cui la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore), di interpellare gli altri concorrenti collocati in graduatoria, a partire dal secondo (c.d. scorrimento) al fine di stipulare un nuovo contratto, per i residui lavori, alle medesime condizioni contrattuali offerte dall’originario aggiudicatario.
E’ evidente che si tratta di una vera e propria procedura di affidamento, che si svolge a “circolo chiuso” sul piano soggettivo, e a condizioni precostituite, sul piano oggettivo, in quanto vengono interpellati solo i soggetti già collocati nella graduatoria della precedente gara, e in quanto non possono essere fatte nuove offerte, né ‘ripescate’ quelle originariamente fatte dagli interpellati: il nuovo appalto per i lavori residui deve avvenire alle condizioni offerte dall’originario aggiudicatario.
Trattandosi di una vera e propria procedura di affidamento, è evidente che essa necessita di provvedimenti formali e tipici, e segnatamente dell’aggiudicazione.
Non è tale né l’interpello, che è solo un sondaggio esplorativo, né la dichiarazione di disponibilità fatta dall’interpellato; né l’aggiudicazione deriva dall’incontro tra interpello e risposta all’interpello.
La risposta all’interpello ha la natura giuridica di una offerta alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.
Ma – per la formazione di un vincolo contrattuale - deve seguire l’aggiudicazione, al fine della verifica del possesso dei requisiti, e solo successivamente la stipulazione
a cura di Sonia Lazzini
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