Solo i requisiti di ordine morale non possono essere oggetto di avvalimento
Il Consiglio di Stato ammette l’avvalimento per il fatturato, l’esperienza pregressa ed il numero dei dipendenti a tempo indeterminato
il ricorso all’avvalimento, avente ad oggetto il fatturato, l’esperienza pregressa ed il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, sia stato legittimo, atteso che la disciplina dell’art. 49 del Codice dei contratti, che si applica alla gara in questione in forza dell’espresso rinvio contenuto all’art. 5 del relativo capitolato speciale di appalto, non pone alcuna limitazione, se non per i requisiti strettamente personali di carattere generale, di cui agli artt. 38 e 39, il cui possesso da parte dell’odierno appellante è nella fattispecie in esame incontestato
E’ sufficiente richiamare, sul tema generale, il precedente ampiamente motivato di questa Sezione di cui alla sentenza n. 2344/2011, precisando come il requisito dell’esperienza pregressa sia, in linea di principio, suscettibile di avvalimento al pari del fatturato, rappresentando entrambi, nell’ambito dei servizi e delle forniture, quello che l’attestazione SOA è per gli appalti di lavori, ovvero il principale elemento di qualificazione dell’impresa.
Con la duplice precisazione che dal contratto di avvalimento prodotto in atti risultavano indicate, in modo sufficiente sebbene perfettibile, le risorse in concreto messe a disposizione dall’impresa ausiliaria; e che il divieto per l’impresa ausiliare e per quella ausiliata di partecipare alla medesima gara non vale evidentemente nel caso di specie, nel quale l’avvalimento ha avuto luogo tra imprese componenti la medesima associazione temporanea, che non sono in concorrenza l’una con l’altra, come peraltro già ammesso in giurisprudenza (v. Cons. St., VI, n. 9577/2010; Tar Lazio, I, n. 4820/2008; nonché il parere dell’Autorità di Vigilanza n. 34 dell’11.3.2009).
Le stesse considerazioni di carattere generale valgono anche per il requisito concernente il numero annuo dei dipendenti a tempo indeterminato, richiesti in misura non inferiore a cinque, con l’avvertenza che, nel caso di specie, il timore paventato dal Giudice di primo grado, di una “fittizia duplicazione di dipendenti tra le due società associate”, è escluso dal fatto che l’impresa ausiliaria (nonché mandante) ha dimostrato di possedere un numero pari a ben seicentosei dipendenti, tale da consentirle agevolmente il “prestito” di una parte, assai piccola, se paragonata al tutto.
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