lunedì 13 agosto 2012

principio della tassatività delle cause di esclusione e soggetti obbligati alle dichiarazioni

Analogo ragionamento è da effettuarsi per la contestata mancata dichiarazione del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38, comma 1 lett. b), c) e m ter) del d.lgs. n. 163 del 2006 per i tutti i soggetti dotati di amplissimi poteri rappresentativi e decisionali nell’ambito dello stesso raggruppamento terzo classificato.

A parte che la RICORRENTE contesta di avere la quantità di soggetti indicata dalla ricorrente incidentale come amministratori dotati di “amplissimi” poteri di rappresentanza, anche qui l’aspetto di censura è smentito dal tenore letterale del Disciplinare il quale prescriveva che le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) del d.lgs. n. 163/2006 fossero rese nei confronti “degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico”, predisponendo a tale scopo uno specifico modello di dichiarazione, come già sopra richiamato, a nulla rilevando dunque gli altri soggetti asseritamente dotati di “amplissimi” poteri di rappresentanza della società.

Come posto in rilievo dall’Amministrazione in altro analogo ricorso, ciò che ha rilievo ai fini della dichiarazione da rendere ex art. 38/d.lgs. n. 163 è la titolarità di poteri di gestione o di rappresentanza in nome e per conto della società RICORRENTE e non l’ampiezza dei poteri, dal momento che un soggetto può rivestire la carica di amministratore di una società, ma non averne la rappresentanza a stipulare contratti o comunque ad impegnare la volontà della società. La stessa sentenza del Consiglio di Stato addotta dalla ricorrente incidentale a sostegno delle sue tesi (sezione VI, 18 gennaio 2012, n. 178) è suscettibile di una interpretazione contraria ribadendo il principio per cui non conta l’ampiezza dei poteri, ma basta che il soggetto nei cui confronti la concorrente sarebbe tenuta ad effettuare la dichiarazione sia dotato di procura ad negotia, con la conseguenza che non risultando dimostrato quanti dei numerosi amministratori di RICORRENTE siano dotati di procure specifiche la censura rimane generica.

Anche qui vige il principio di tassatività delle cause di esclusione e poiché il Disciplinare prescriveva che le dichiarazioni di cui all’art. 38 dovessero essere rese soltanto per gli “amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico”, del tutto correttamente l’Amministrazione ha operato a presidio del principio di tassatività sopra citato e soprattutto del principio di affidamento e di buona fede dei partecipanti.

Tratto dalla sentenza sentenza numero 5860 del 26 giugno 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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