martedì 7 agosto 2012

La spending review è legge. Dall’aula della Camera il via libera definitivo per la conversione in legge del decreto 6 luglio 2012, n. 95 _centrali di committenza regionali fuori dagli obblighi Consip, pur nel rispetto dei parametri di qualità e di prezzo .

La spending review è legge. Dall’aula della Camera il via libera definitivo per la conversione in legge del decreto 6 luglio 2012, n. 95 .

A Montecitorio, i deputati hanno detto sì alla legge di revisione sulla spesa pubblica con 371 sì, 86 no e 22 astenuti. Nella tarda mattinata, l’aula aveva accordato la fiducia al governo sul provvedimento con 403 voti a favore, 86 i contrari e 17 gli astenuti.

1.
Successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto,
i contratti stipulati in violazione
dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa. Ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della differenza
tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di
acquisto e quello indicato nel contatto.
Le centrali
di acquisto regionali, pur tenendo conto dei
parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non
sono soggette all'applicazione dell'articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2000)

Art. 26. Acquisto di beni e servizi(rubrica così modificata dall'art. 1 legge n. 191 del 2004)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e dall'art. 1 legge n. 191 del 2004)
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
(comma così sostituito dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e dall'art. 1, legge n. 191 del 2004)

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