ACCANTO ALLA SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI, ORA ANKE IL DIVIETO DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE CHE POSSA ESCLUDERE LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
ATTENZIONE DIVENTA PRINCIPIO E NON DISPOSIZIONE!
QUINDI AD ESEMPIO DOVRA' ESSERE OSSERVATO ANCHE NEGLI APPALTI IN ECONOMIA
2.
All'articolo 2, comma 1‐bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine
il seguente periodo: «I criteri di partecipazione alle
gare devono essere tali da non escludere le piccole
e medie imprese».
Art. 2. Principi(art. 2, dir. 2004/18; art. 10, dir. 2004/17; art. 1, legge n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)
1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.
1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.
(comma introdotto dall'art. 44, comma 7, legge n. 214 del 2011)
(comma introdotto dall'art. 44, comma 7, legge n. 214 del 2011)
Nessun commento:
Posta un commento