lunedì 13 agosto 2012

il patto di avvalimento deve essere fatto per iscritto e sottoscritto da tutti

l’art. 49, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 163/06, impone al concorrente che intenda servirsi dell’istituto dell’avvalimento di presentare “in originale o copia autenticata, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, la menzionata disposizione prescrive a entrambi i contraenti (parte avvalente e parte ausiliaria) di formalizzare per iscritto il patto di avvalimento e di sottoscriverlo di proprio pugno (ex multis, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 13 ottobre 2008, n. 575).


Orbene risulta per tabulas, dalla documentazione posta agli atti, che il contratto prodotto è privo della sottoscrizione autografa del rappresentante legale dell’impresa aggiudicataria, della quale riporta, in calce, il solo timbro di riconoscimento che però non basta ad attribuire ex se, e con la necessaria certezza, il documento al suo autore.

Né è possibile assimilare tale fattispecie, a uno di quei casi eccezionali, e specificatamente contemplati da particolari disposizioni, in cui l’ordinamento accorda al timbro-firma o ad analoghi sostituti informatici, lo stesso valore della sottoscrizione di proprio pugno.

. In definitiva, nell’ambito delle procedura di gara ricadenti sotto il regime di cui al d.lgs. n. 163/06, l’apposizione in calce al contratto di avvalimento di un timbro-firma, in luogo della dovuta sottoscrizione, ne determina l’invalidità ai sensi dell’art. 1350, n. 13, del codice civile.

Conseguentemente, l'impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver validamente documentato la disponibilità di quei requisiti di partecipazione, che il menzionato art. 49 del codice degli appalti consente, mediante la stipula di apposito contratto, di mutuare da altri soggetti imprenditoriali che ne siano in possesso.

Tratto dalla sentenza numero 777 del 6 giugno 2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

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