lunedì 13 agosto 2012

come per la qualità, anche il N.O.S. può essere oggetto di avvalimento

Anche il nulla osta di sicurezza (N.O.S.), previsto dall’art. 9 della L. 3.8.2007, n. 124 può essere oggetto di avvalimento

Ed invero l’art. 49 del codice dei contratti pubblici non contiene alcuno specifico divieto all’avvalimento dei requisiti soggettivi di “qualità”.

In altri termini, il N.O.S. sembra piuttosto atteggiarsi alla stregua di un requisito soggettivo di capacità tecnica (arg. ex art. 42 del d.lgs. n. 163 del 2006), che può essere posseduto anche per relationem, nella misura in cui il suo rilascio si traduce in un procedimento di accertamento soggettivo (a seguito del quale deve essere esclusa dalla trattazione delle informazioni classificate la persona il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonché ai fini della conservazione del segreto), ed il suo possesso consente all’operatore economico di eseguire contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza


Non occorre indugiare sul fatto che dall’ermemeusi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 si desume che l’avvalimento concerne i requisiti oggettivi di ordine speciale (e non anche i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 dello stesso codice dei contratti pubblici), economico-finanziari e tecnici, ivi compresa l’attestazione SOA (costituente peraltro una qualificazione “personale”), senza limitazioni sotto il profilo qualitativo e quantitativo.

Di recente, in giurisprudenza si è ritenuto suscettibile di divenire oggetto di avvalimento anche il possesso della certificazione di qualità, pur sottolineandosi che l’impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume anche l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità, e quindi, a seconda dei casi, mezzi, personale, prassi e tutti gli elementi aziendali qualificanti (in termini Cons. Stato, Sez. III, 18 aprile 2011, n. 2344).

Tratto dalla sentenza numero 204 del 6 giugno 2012 pronunciata dal Tar Umbria, Perugia

Ed invero l’art. 49 del codice dei contratti pubblici non contiene alcuno specifico divieto all’avvalimento dei requisiti soggettivi di “qualità”.

Ne consegue che deve ritenersi consentito anche l’avvalimento del possesso del N.O.S., requisito soggettivo (come bene si evince dall’art. 16, comma 2, del d.P.C.M. 3 febbraio 2006) che peraltro nulla ha a che vedere con i requisiti di ordine generale o di moralità previsti dall’art. 38 del codice dei contratti pubblici. In altri termini, il N.O.S. sembra piuttosto atteggiarsi alla stregua di un requisito soggettivo di capacità tecnica (arg. ex art. 42 del d.lgs. n. 163 del 2006), che può essere posseduto anche per relationem, nella misura in cui il suo rilascio si traduce in un procedimento di accertamento soggettivo (a seguito del quale deve essere esclusa dalla trattazione delle informazioni classificate la persona il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonché ai fini della conservazione del segreto), ed il suo possesso consente all’operatore economico di eseguire contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

Legittimamente, dunque, a ben considerare, Ricorrente si è avvalsa del N.O.S./A.P. della GAMMA S.r.l. in forza del contratto in data 8 settembre 2011.

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