martedì 3 luglio 2012

va disposta la trasmissione della presente decisione alla competente Procura regionale della Corte dei conti, visto l’ingiustificato comportamento tenuto dall’amministrazione resistente e l’aggravio di esborso di denaro pubblico

tratto dalla decisione numero 3885 del3 luglio 2012 pronunciata dal Consiglio di stato


Il ricorso è fondato nei termini che saranno precisati.
Dalla documentazione versata agli atti del giudizio si trae innanzitutto la prova documentale delle deduzioni in fatto della società ricorrente e cioè del provvedimento sanzionatorio contro di lei adottato dal Consorzio odierno intimato (doc. n. 1); dell’avvenuto pagamento rateale presso il concessionario della riscossione della somma di € 109.620,00 quantificata dal Consorzio a titolo di compensazione ambientale (doc. n. 6); dell’annullamento del provvedimento suddetto per effetto del decreto decisorio del Capo dello Stato, su conforme parere di questo Consiglio, reso su ricorso straordinario della Oasi s.r.l. (doc. nn. 3 e 4).
Come detto, il Consorzio non si è costituito in giudizio per cui non si può ricavare la prova dell’avvenuta restituzione della somma, la quale per effetto del citato decreto decisorio risulta indebitamente pagata, donde la fondatezza del credito azionato in questo giudizio dalla solvens Oasi Servizi Aeroportuali.
Non spetta peraltro la rivalutazione monetaria da quest’ultima invocata sulla sorte capitale, trattandosi di credito di valuta.
Sono per contro dovuti gli interessi, al saggio legale, dalla data della domanda, giusto il disposto dell’art. 2033 cod. civ., non essendo configurabile alcuna mala fede dell’accipiens, sino all’effettiva restituzione.
Infine, la società ricorrente invoca il risarcimento dei danni in conseguenza dell’altrui illegittimo comportamento, senza peraltro dedurre alcunché sul punto, come sarebbe invece stato suo onere provare ai sensi del combinato disposto degli artt. 1224, comma 2 e 2697 cod. civ.

In punto spese, liquidate in dispositivo, non si ravvisano ragioni per derogare al criterio della soccombenza.
Infine, va disposta la trasmissione della presente decisione alla competente Procura regionale della Corte dei conti, visto l’ingiustificato comportamento tenuto dall’amministrazione resistente e l’aggravio di esborso di denaro pubblico, sub specie di interessi legali e spese processuali che tale atteggiamento ha determinato.

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