L’avvenuta esecuzione dei lavori ad opera della controinteressata fa sì che, all’acclarata illegittimità dell’aggiudicazione, non possano utilmente conseguire la pronuncia caducatoria e la riparazione in forma specifica auspicate dalla ricorrente Ricorrente S.r.l..
Con l’atto di motivi aggiunti, quest’ultima ha peraltro chiesto il risarcimento per equivalente dei danni corrispondenti ai costi di partecipazione della gara, salvo allegare, in sede di memoria conclusiva, una serie di ulteriori voci di danno (in particolare, perdita di chance e danno curricolare): tale allegazione rappresenta, tuttavia, una vera e propria domanda nuova che, in quanto contenuta in atto non notificato alle controparti, è da ritenersi per ciò solo inammissibile.
non costituiscono invece pregiudizio risarcibile, nel caso di aggiudicazione illegittima, le spese per la partecipazione alla gara, trattandosi di costi destinati a rimanere a carico delle imprese concorrenti sia in caso di aggiudicazione, sia in caso di mancata aggiudicazione (tali spese si colorano come danno emergente solo qualora l'impresa subisca una illegittima esclusione, perché in tal caso viene in considerazione la pretesa del contraente a non essere coinvolto in trattative inutili: per tutte, cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1681).
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria non può dunque essere accolta.
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