con riferimento alla richiesta risarcitoria per “perdita di chances”, in punto di diritto va ricordato che la responsabilità della P. A. si ricostruisce, nell'esperienza della giurisprudenza, in termini parzialmente diversi da quelli della responsabilità civile.
Innanzitutto, giova ricordare che poiché la questione di cui trattasi deve essere ricondotta all'art. 2043 c.c. per l'identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità – non essendo neppure ipotizzabile, in virtù del collocamento a riposo dei ricorrenti prima dell’espletamento del concorso, la lesione di un “contatto sociale qualificato”- spetta al danneggiato , ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, non potendosi presumere l’esistenza di tali presupposti iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell'espletamento del concorso di cui trattasi. (T.A.R. Perugia Umbria sez. I, 9 marzo 2012, n. 80).
In particolare, per quel che qui interessa, la perdita di chance - diversamente dal danno futuro, che riguarda un pregiudizio di là da venire soggetto a ristoro purché certo ed altamente probabile e fondato su una causa efficiente già in atto - costituisce un danno attuale che non si identifica con la perdita di un risultato utile ma con la perdita della possibilità di conseguirlo e richiede, a tal fine, che siano posti in essere concreti presupposti per il realizzarsi del risultato sperato, ossia una probabilità di successo maggiore del 50% statisticamente valutabile con giudizio prognostico ex ante secondo l'id quod plerumque accidit sulla base di elementi forniti dal danneggiato (T.A.R. Genova Liguria sez. II, 28 marzo 2012, n. 430).
Pertanto, i ricorrenti avrebbero dovuto fornire dimostrazione che il concorso di cui trattasi – che stabiliva una riserva di posti nel limite massimo del 50% delle carenze nell’organico dei dirigenti a favore del personale destinatario dei c.d. “quindicisti” – avrebbe potuto essere effettivamente espletato nei termini previsti dall’art.5 della legge n.145/02 e che, in tal caso, gli stessi si sarebbero collocati in posizione utile per ottenere il riconoscimento della qualifica dirigenziale.
In realtà, risulta dalla memoria depositata dall’amministrazione in data 11 aprile 2012 che alla data di entrata in vigore della legge 145/02 l’Ice non aveva la disponibilità dei posti che secondo i ricorrenti avrebbero dovuto essere messi a concorso, in quanto sottoposti a “riserva” della Funzione Pubblica.
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